(TICA) – Chiarimenti definizioni potenza
Testo Integrato Connessioni Attive (TICA) – Chiarimenti definizioni potenza
Recentemente sono pervenute all’Autorità, da parte di alcuni operatori e di alcune associazioni di categoria, alcune richieste di chiarimento in relazione al Testo Integrato Connessioni Attive (TICA, Allegato A alla deliberazione ARGelt 99-08).
In particolare, le richieste di chiarimento sono relative a quale definizione di potenza debba essere considerata per poter accedere all’iter di connessione semplificato associato all’utilizzo del Modello Unico previsto per impianti fotovoltaici dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 maggio 2015 (attuate dalla deliberazione 400-2015Reel che ha modificato e integrato il TICA), come recentemente aggiornate ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 199/21 (attuate dalla deliberazione 128-2022Refr che ha modificato e integrato il TICA).
Modello Unico
Infatti, per utilizzare il Modello Unico, tra l’altro, è necessario che l’impianto fotovoltaico abbia:
- una potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- una potenza nominale fino a 50 kW.
Previa informativa al Collegio dell’Autorità nella riunione del 5 luglio 2022, si comunica che, per le sopra richiamate finalità:
- la potenza da confrontare con la potenza già disponibile in prelievo[1] (e che non deve risultare superiore a quest’ultima) è la potenza in immissione richiesta[2], come definita dall’articolo 1, comma 1.1, lettera dd), del TICA e riportata nella Modello Unico_Parte I_D Lgs 199-2021. Entrambi questi dati di potenza fanno riferimento alla potenza afferente al punto di connessione che non necessariamente coincide con la potenza dell’impianto di produzione;
- la potenza nominale degli impianti fotovoltaici è definita dall’articolo 1, comma 1.1, lettera cc), del Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC, Allegato A alla deliberazione 578-2013Reel) a cui l’articolo 1, comma 1.1, del TICA esplicitamente rimanda. Tale potenza è riferita all’impianto di produzione, non al punto di connessione, ed è definita come la somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del singolo impianto fotovoltaico, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle rispettive norme di prodotto. Si ricorda altresì che questa definizione di potenza nominale degli impianti fotovoltaici rileva per tutti gli impianti fotovoltaici, non solo per quelli che richiedono l’applicazione del Modello Unico.
Infine, si comunica che la definizione di potenza degli impianti fotovoltaici attualmente prevista dalle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21, recanti le regole tecniche per la connessione, trova applicazione solo ai fini di tali regole tecniche (3) (nonché delle deliberazioni afferenti alle medesime regole tecniche) e non anche ai fini dell’applicazione delle condizioni procedurali ed economiche per la connessione.
(1) La potenza già disponibile in prelievo è definita dall’articolo 1, comma 1.1, lettera bb), del TICA come la massima potenza che può essere prelevata in un punto di connessione esistente prima della richiesta di connessione, senza che il cliente finale sia disalimentato.
(2) La potenza in immissione richiesta è definita dall’articolo 1, comma 1.1, lettera dd), del TICA come il valore della potenza in immissione complessivamente disponibile dopo gli interventi da effettuare senza che l’utente sia disconnesso.
(3) Le Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 prevedono che potenza degli impianti fotovoltaici è pari al minimo tra:
- il valore della somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del singolo impianto fotovoltaico, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle rispettive norme di prodotto;
- il valore della somma delle potenze degli inverter facenti parte del singolo impianto fotovoltaico.
Fonte Arera