Perizia industria 4.0
La Legge di Bilancio 2021 ha potenziato le agevolazioni per investimenti nell’Industria 4.0, estendendo l’efficacia fino al 31 dicembre 2022.
Perché richiedere la perizia industria 4.0?
Se acquisti un nuovo macchinario, una nuova linea di produzione oppure un nuovo hardware/software gestionale hai la possibilità di ottenere un credito di imposta 2020-2022 fino al 50% in 3 anni. Si tratta di un corposo risparmio e di un incentivo alla modernizzazione tecnologica della tua impresa, ma è bene sapere che non tutti i beni produttivi rientrano nel ventaglio dell’incentivazione, come indicato nella circolare 4/E del 30.03.17 e nella legge 232/2016 “Industria 4.0” e successivi aggiornamenti nelle varie leggi di bilancio che si sono susseguite fino ad oggi.
Come funziona la perizia Industria 4.0
Il servizio inizia con la consulenza tecnica, con il supporto all’interconnessione e integrazione automatizzata del bene, ovvero alla sua messa in opera all’interno dell’attività.
Si effettua la redazione della perizia tecnica asseverata e della relazione tecnica, come previsto dall’art.1 comma 11 della legge 232/2016 “Industria 4.0”.
Lo scopo è certificare che il bene ed altri beni strumentali in oggetto, possiedano i requisiti per poter accedere all’incentivazione, secondo l’inclusione di tali beni negli elenchi dell’allegato A o B della legge 232/2016, e a certificare le relative caratteristiche tecniche, al fine di rispettare i requisiti essenziali come indicato nella circolare 4/E del 30.03.17.
Questo ti permetterà di accedere al credito di imposta sui beni strumentali, per un’aliquota del 50% del valore del bene, ottenibile nell’arco di tempo di 3 anni.
Come avviene la perizia Industria 4.0
La perizia tecnica asseverata Industria 4.0 avviene in chiare fasi:
- Sopralluogo, raccolta delle informazioni e della documentazione tecnica;
- Raccolta e controllo della documentazione relativa ai beni strumentali (schemi, disegni, relazioni tecniche, certificati di conformità e di manutenzione…);
- Confronto con il personale tecnico;
- Confronto con fornitori, personale interno ed eventualmente esterno all’azienda, per comprendere il funzionamento e le logiche produttive dei beni strumentali;
- Analisi tecnica per raggiungere i requisiti essenziali richiesti;
- L’analisi delle caratteristiche tecniche dei beni strumentali, perché possano rispettare i requisiti obbligatori “Industria 4.0” (circolare 4/E del 30.03.17).
In questa fase potrebbero essere richieste ulteriori consulenze o supporti per attuare le modifiche o le implementazioni che servono per raggiungere i requisiti essenziali per accedere alla incentivazione.
Redazione della perizia tecnica asseverata Industria 4.0
Si procede alla redazione della perizia tecnica Industria 4.0 come indicato nell’art. 1 comma 11 della legge 232/2016 “Industria 4.0” e della circolare Mise 15.12.2017 n. 547750
A tale documento si aggiunge un’analisi tecnica a corredo della perizia; ai sensi dell’art. 1 comma 11 della legge 232/2016 “Industria 4.0” e della circolare Mise 15.12.2017 n. 547750, consegna della documentazione che dovrà essere conservata in sede dell’azienda per futuri ed eventuali controlli.
Schema tipo perizia Industria 4.0
Allegato 1
Modello di perizia per beni compresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Primo gruppo (Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti)
Allegato 2
Modello di perizia per beni compresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (secondo e terzo gruppo) e nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità
Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»
Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»
Allegato 3
Modello di relazione tecnica per beni compresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Primo gruppo (Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti).
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