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Omissione dei livelli di progettazione e compenso professionisti

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Omissione dei livelli di progettazione e compenso dei professionisti: facciamo il punto

Il tema di oggi riguarda l’omissione dei livelli di progettazione e il compenso dei professionisti – progettisti – nei bandi di gara.
In particolare, si tratta di capire il rapporto che c’è tra omissione dei livelli di progettazione e compenso professionisti, sulla base di ciò che ha stabilito l’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione con il comunicato del suo presidente, pubblicato l’11 maggio 2022.
Il comunicato fornisce le indicazioni per calcolare l’importo a base di gara per l’affidamento di questi servizi nel caso di omissione dei livelli di progettazione,
dove
l’articolo di riferimento è il 23, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 
E fa chiarezza su un punto che lasciava spazio a numerose controversie.

Omissione livelli di progettazione e compenso professionisti: il punto di partenza

Il punto di partenza è la rilevazione, da parte dell’Autorità, di alcune criticità sulla determinazione dell’importo a base di gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria nei bandi di gara. Nel dettaglio, questo è legato al caso in cui la stazione appaltante abbia omesso uno dei livelli.

Prima di approfondire facciamo il punto: quali sono i livelli di progettazione?

La progettazione è un unico processo tecnico-logico e descrittivo che parte dall’individuazione delle esigenze e dei bisogni di chi appalta e si conclude con la redazione dei documenti analitici e grafici che servono per definire i lavori.
La legge, in altre parole, NON prescrive la redazione di tre distinti progetti, ma di un solo progetto che, per ovvie ragioni, ha diversi gradi di approfondimento.
Perché i livelli di progettazione sono 3 e possiamo intenderli come delle tappe di un unico processo.
Nel dettaglio, si tratta di:

  • Individuare la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività “il progetto di fattibilità tecnico ed economica”;
  • Individuare i lavori da realizzare nel rispetto dei criteri, vincoli, esigenze, indirizzi e indicazioni che sono stati stabiliti da chi appalta “il progetto definitivo”;
  • Dettagliare i lavori da realizzare e il loro costo, con lo scopo di poter identificare nella forma, nella tipologia, nella qualità, nella dimensione e nel prezzo ogni singolo elemento “ il progetto esecutivo”.

Detto questo, è importante considerare che l’art. 23, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, permette a chi appalta di omettere uno o entrambi i primi due livelli di progettazione (quello di fattibilità tecnico ed economica e quello definitivo), purché il livello successivo, ovvero l’esecutivo, contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso. Questo al fine di salvaguardare la qualità della progettazione.

Cosa succede quando chi appalta omette un livello?

Quando stazione appaltante, omette uno dei primi livelli di progettazione, in pratica li unifica a quello successivo, e di conseguenza assorbe i contenuti dei primi due nel terzo.
Il progettista si trova quindi a predisporre in un’unica soluzione la progettazione completa, nel suo massimo livello di dettaglio.
Lo stesso articolo al comma 4 prevede però che: “La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, indichi le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione”.
Attenzione al DDL delega n. 2330 in materia di contratti pubblici, che prevede tra i principi e criteri direttivi la “significativa semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione e l’eventuale riduzione dei livelli di progettazione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione dell’attività e della composizione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici”.
Snellire, quindi, ma anche definire come deve essere il progetto nella sua versione definitiva: questa è la base da cui è nata una controversia legata alla parcella dei progettisti ed è il motivo per cui l’ANAC è intervenuta, per evitare a chi appalta di commettere errori oppure omissioni nella determinazione dell’importo base di gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

La precisazione dell’ANAC sui corrispettivi per servizi di architettura e ingegneria

L’ANAC ha quindi precisato che, come disposto dalle Linee guida n. 1 recanti «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria», parte III, punto 2, che: “l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura va definito facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, e che la Stazione Appaltante è obbligata a riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara”.
Qui entra in gioco l’equo compenso, ovvero l’Autorità ha sottolineato che c’è il divieto di richiedere al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle che sono state considerate nella determinazione dell’importo a base di gara.

E se la stazione appaltante omette i livelli di progettazione?

Quando succede questo, non li sta sopprimendo bensì unificando al livello successivo, come visto qualche riga sopra.
E come prescritto dal comma 4 dell’articolo 23, il livello finale deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso, al fine di salvaguardare la qualità della progettazione.
La stazione appaltante, quindi, ha l’onere di determinare e pubblicare l’elenco dettagliato delle prestazioni richieste, relative ai singoli livelli di progettazione, da cui potranno essere escluse, in caso di omissione di livelli progettuali, le sole prestazioni già eseguite, approvate e rese conoscibili a tutti i concorrenti”.
In pratica, chi appalta deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se propriamente riconducibili ai livelli di progettazione omessi.
Questo è il nocciolo della questione, ovvero anche se i livelli sono unificati, questo NON significa che le prestazioni comprese nei primi due o nel primo NON debbano essere considerate a livello di parcella.
Perché, diversamente, si incorre nella violazione del principio dell’equo compenso (che garantisce una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione, secondo l’Art. 36 della Costituzione).
Per definire, nel dettaglio, le voci di parcella relative al livello esecutivo, chi redige il bando deve quindi tenere conto delle prestazioni già svolte nelle precedenti fasi progettuali (progetto di fattibilità tecnico ed economica e progetto definitivo)
Il comunicato dell’ANAC precisa, infine, che: “ Nel calcolo dell’importo a base di gara, le stazioni appaltanti devono considerare che alcune particolari prestazioni possono ripetersi in maniera sostanzialmente identica nelle varie fasi progettuali, richiedendo soltanto modesti approfondimenti nelle fasi successive. In tali casi occorre, quindi, considerare che la remunerazione della prestazione professionale per ciascuna fase progettuale potrebbe comportare una sovrastima della parcella”.

progettazione

Omissione livelli di progettazione e compenso professionisti: il caso

La comunicazione ANAC è arrivata a seguito di una controversia nata in merito al compenso di un progettista che aveva partecipato a una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per un risanamento, consolidamento strutturale, adeguamento sismico, e opere connesse, di una scuola.
C’erano 3 categorie progettuali:

  • S.03 Strutture;
  • E.09 Edilizia;
  • IA.03 Impianto elettrico.

La base d’asta era stata ritenuta insufficiente a remunerare alcune prestazioni, relative al progetto definitivo, che erano però necessarie all’esecuzione del servizio.
In sostanza, la stazione appaltante aveva posto a base di gara il progetto di fattibilità tecnico-economica e la relazione di verifica della vulnerabilità sismica, omettendo il livello della progettazione definitiva.
Secondo ANAC, nel caso in cui si omette il livello di progettazione definitivo, la stazione appaltante deve considerare tutte le prestazioni indispensabili per espletare l’incarico, anche se riconducibili al livello di progettazione che è stato omesso.

Il parametro Q

Gli articoli 2 e 3 del DM del 17 giugno 2016 stabiliscono i parametri generali da impiegare nella formula del compenso del progettista.
Tra questi c’è il parametro “Q”, quindi ne consegue che le prestazioni eseguite dal professionista riconducibili al livello di progettazione che è stato omesso possono essere remunerate applicando questo parametro.
La conclusione comunque non cambia: se un livello di progettazione viene assorbito in un altro, non vale lo stesso per la remunerazione del progettista, che deve comprendere l’ammontare stabilito per quella mole di lavoro.

 

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