Officina Elettrica
L’Officina Elettrica: conoscere obblighi e pagamenti
L’Officina Elettrica, chiamata più precisamente Officina di Produzione Energia Elettrica, è definita come un ambiente rispondente a certe normative in cui viene prodotta energia rinnovabile con picchi di potenza superiori a 20 kW, da utilizzare per il proprio fabbisogno di autoconsumo anche in forma parziale (fosse anche solo l’1% del totale di energia prodotta dall’impianto).
Chiunque si trovi in tale condizione ha l’obbligo di prevedere l’Officina Elettrica e farne denuncia agli uffici preposti dell’Agenzia delle Dogane di competenza, in base al territorio in cui l’officina è installata. Questo è determinante per il calcolo delle accise che il produttore di energia (ma in questo caso anche autoconsumatore) dovrà corrispondere al fisco.
Viene precisato un netto distinguo tra denuncia e semplice comunicazione, a seconda delle condizioni. All’interno di questo contenuto verrà specificato tutto nel migliore dei modi, per capire quando si materializza l’obbligo di denuncia e quando si rivela necessaria solamente una comunicazione.
Officina Elettrica: obbligo di denuncia all’Agenzia Doganale e pagamento accise
Non tutti gli impianti fotovoltaici e non tutte le Officine Elettriche che generano corrente da fonti rinnovabili vanno denunciate, sebbene vi siano comunque obblighi e doveri.
Ecco i principali casi:
- Non richiedono obbligo di denuncia, ma semplice comunicazione
- Impianti da fotovoltaico o da altre fonti rinnovabili la cui energia prodotta viene reintrodotta interamente nella rete, senza alcuna parte destinata ad autoconsumo (in questi casi verrà assegnato un Codice Ditta identificativo dell’impianto). Attenzione: è sufficiente che anche solo una bassissima percentuale venga impiegata in proprio per non rientrare più in questo caso.
- Impianti da fotovoltaico o da altre fonti rinnovabili la cui energia prodotta è quantificabile con potenze inferiori a 20 kW, anche se destinata ad autoconsumo. In questo caso l’impianto va soltanto registrato presso l’Ufficio Doganale di Territorio.
- Impianti con produzione di energia inferiore a 1 kW
- Impianti biogas
Richiedono obbligo di denuncia
- Impianti da fotovoltaico o da altre fonti rinnovabili la cui energia è prodotta in misura superiore a 20 kW di potenza e destinata sia alla rete che all’autoconsumo.
Le accise verranno corrisposte unicamente per la parte destinata al proprio utilizzo, calcolata aritmeticamente facendo la differenza tra la quantità totale prodotta e quella autoconsumata.
In questi casi, oltre al pagamento delle accise, è richiesto anche il pagamento della licenza annuale di uso energia. Inoltre, è necessario tenere un registro riportante i dati sulla produzione energetica da fonti rinnovabili, un altro sulla lettura dei contatori e una dichiarazione sui consumi annui da presentare sempre all’Agenzia Doganale.
Risulta necessario comunicare pure eventuali implementazioni o modifiche di impianto, come anche un cambio di ragione sociale o di sede.
Chi deve pagare le accise
Il pagamento delle accise è regolamentato da Testo Unico delle Accise (abbreviato TUA) e, nello specifico, dall’art. 53, il quale specifica dettagliatamente chi è obbligato al pagamento sull’energia elettrica.
- Chi fattura energia elettrica direttamente al consumatore effettivo
- Chi produce energia elettrica per utilizzo personale, comprese le Officine Elettriche
- Chi acquista energia elettrica dalla rete per utilizzo proprio.
Il rilascio della licenza per l’Officina Elettrica
Chiunque si avvalga di un impianto produttivo dell’energia elettrica è tenuto obbligatoriamente a denunciare o comunicare tale attività all’Ufficio Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di competenza, il quale rilascerà regolare licenza dopo aver svolto le necessarie verifiche. Sono esentati dall’obbligo di denuncia tutti coloro i quali producono energia con impianti alimentati da fonti rinnovabili in grado di generare una potenza non superiore a 20 kW, ma comunque destinata, almeno in parte, all’autoconsumo. Tuttavia, vige però in tale casistica, l’obbligo di registrazione presso l’Ufficio Doganale apposito.
Il rilascio della documentazione avverrà previo accertamento e verifica di alcuni parametri.
- Compilazione corretta della denuncia
- Documentazione allegata alla richiesta di denuncia
- Verifica sugli impianti (sia in occasione della prima volta, che in seguito a eventuali modiche, aggiornamenti, implementazioni o scadenza di termini)
- Applicazione dei sigilli ai sistemi in grado di rilevare i dati relativi al consumo e alla produzione di energia
- Pagamento della cauzione
Una volta che tutto quanto espresso sia correttamente verificato e accertato, verrà emessa la licenza in un tempo medio di circa due mesi.
L’officina di produzione dell’energia elettrica: alcune precisazioni
E’ buona cosa spiegare effettivamente cos’è l’Officina Elettrica, la quale è costituita dall’insieme di impianti che sono in grado di produrre, trasformare, accumulare, distribuire energia elettrica prodotta da una sola impresa. Non è vincolante la collocazione di tali apparati: essi possono trovarsi anche in luoghi diversi, addirittura nemmeno nel medesimo comune. Ciò che risulta però vincolante è che tutti questi convoglino l’energia verso una sola stazione distributiva.
Dal concetto non esulano gli apparecchi che producono energia a sé stanti, installati su rimorchi o posizionati in determinati luoghi, che però rispettino i requisiti che determinano le dovute imposte fiscali. Per quanto riguarda le comunicazioni in merito all’Officina Elettrica, la documentazione va inviata esclusivamente tramite internet attraverso il portale agenziadogane.it tramite la sezione apposita del servizio telematico.
Se Ti piace questo articolo? Condividilo con i tuoi amici e con chi pensi possa trovarlo utile. Scrivici alla pagina dedicata che trovi cliccando su questo Link.