Interconnessione e perizia tardiva 4.0
Perizia tardiva 4.0
Si parla di interconnessione tardiva 4.0 e quindi di perizia tardiva, quando si verifica un disallineamento tra l’anno di attivazione del bene in questione (cioè la sua entrata in funzione) e il momento di interconnessione. Proprio quest’ultima fase è determinante per confermare in toto i bonus fiscali 4.0 di cui l’acquirente ha tratto beneficio in fase di acquisto, oltre che per disporre di tutte le funzionalità del bene acquistato.
L’interconnessione e la perizia tardiva hanno suscitato attenzione presso l’Agenzia delle entrate, la quale si è espressa in più parti, come ad esempio nella Circolare AdE 9/E/2021 e nelle risposte 394/2021 e 71/2022.
Il problema
Prima di addentrarci nelle successive spiegazioni, è importante avere ben chiaro un concetto basilare.
Lo sgravio fiscale di cui un acquirente beneficia dopo l’acquisto di un macchinario (di un bene o di un impianto) deve essere “confermato” e “certificato” successivamente, ma non basta dimostrare la semplice installazione e messa in funzione dell’impianto. Sono molti coloro i quali pensano che sia sufficiente attivare il macchinario acquisito per “chiudere la pratica”, ma la realtà è ben diversa.
Infatti, è necessario dimostrare alle autorità di competenza che lo richiedono, l’interconnessione del sistema, ossia che l’impianto sia non solo attivo e funzionante, ma anche interconnesso come la normativa prevede.
Questa è la condizione necessaria per disporre dello sgravio nella sua forma più totale. Qualora mancasse la parte di interconnettività, la misura agevolata sarà ridotta proporzionalmente fino all’anno precedente a quello in cui avviene l’upgrade con l’interconnessione stessa. In questo caso parliamo di perizia tardiva.
Ciò che conta ai fini del beneficio del bonus fiscale completo è dunque la connessione del bene oggetto di analisi con il software di gestione del sistema 4.0. Per “certificare” quanto espresso è necessaria una perizia svolta da parte di un professionista abilitato.
Quando si parla di perizia tardiva
Emerge come un conto sia il momento di messa in funzione di un macchinario e un altro conto sia l’attimo in cui questo viene interconnesso allo specifico software aziendale.
La perizia di interconnessione tardiva non è sempre ammessa ai fini dell’ottenimento dei benefici fiscali e l’Agenzia delle Entrate si è espressa chiaramente risposta all’interpello 394/2021, nella quale specifica un netto distinguo sulle motivazioni che portano un’impresa a prevedere l’interconnessione solo successivamente.
- Caso 1: se il ritardo dell’interconnessione è dovuto ad adeguamenti o modifiche del bene che sono avvenute dopo la sua messa in funzione, allo scopo di arricchirne le caratteristiche tecnologiche per poi renderlo idoneo alla connettività secondo quanto previsto dal regolamento, non vi è alcuna giustificazione e ammissibilità dello sgravio.
- Caso 2: se il ritardo dell’interconnessione è dovuto ad adeguamenti e modifiche del bene che sono strettamente correlati ai lavori di messa in connessione, allora è ammessa la perizia tardiva con successivo beneficio totale del bonus fiscale previsto.
In sintesi: se risultasse necessario modificare il bene dal punto di vista tecnologico seguitamente alla sua messa in funzione “aggiungendo” caratteristiche richieste per rispettare quanto richiesto dalla documentazione legislativa di riferimento, l’interconnessione tardiva non risulterebbe giustificabile.
Il ritardo dovrà essere comunque dimostrato e giustificato da situazioni oggettive che non lascino spazio a interpretazioni, congetture o ipotesi. Spetterà all’impresa dimostrare cosa effettivamente abbia comportato un ritardo nell’attivazione della connettività del bene oggetto di bonus fiscale.
Informazioni importanti per beneficiare dei bonus dopo la perizia tardiva 4.0
Emerge chiaramente che il funzionamento del macchinario oggetto di bonus, le sue caratteristiche che sono idonee a concedere l’agevolazione fiscale e l’interconnessione, devono essere durature e costanti nel tempo, almeno per l’intero intervallo temporale all’interno del quale è ammesso lo sgravio.
Non solo. Spetta all’azienda dimostrare quanto espresso mediante un report costante realizzato secondo valutazioni e analisi oggettive. La documentazione opportuna e necessaria si completa con la perizia.
A tal proposito, è bene osservare che l’acquisizione tardiva della perizia asseverata, eseguita da un perito competente e preposto secondo i canoni legislativi previsti, genera, ai fini del credito d’imposta, le stesse conseguenze dell’interconnessione tardiva.
Si fa presente che il legislatore non si sbilancia sui tempi di produzione dei documenti da parte dell’impresa e quindi non viene specificato un termine temporale massimo tassativo per poter produrre la documentazione necessaria e la perizia tardiva. Questo rende certo che la eventuale mancanza del carteggio non rappresenta un ostacolo all’agevolazione, ma ne procura uno slittamento nel tempo. Semplicemente, trasla il momento dal quale il contribuente inizia a godere del beneficio fiscale. Il suggerimento vien da sé: prima ci si mette in regola con incartamenti e perizie, prima si inizia a beneficiare dell’agevolazione in forma completa.
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