Valutazione del rischio dovuto al fulmine

Verifica rischio scariche atm

Panorama Legislativo

La redazione della relazione tecnica relativa alla valutazione rischio fulmine è obbligatoria in quanto dal 1° marzo 2013 è in vigore la seconda versione della norma CEI EN 62305; la prima versione è del 2006.

Essendo una norma che valuta un rischio, tutte le valutazioni del rischio di fulminazione da scariche atmosferiche fatte con la prima versione devono essere rivalutate come richiesto anche dal Decreto 81/08.

Il destinatario dell’obbligo in questione è il datore di lavoro che deve provvedere per legge all’aggiornamento della relazione tecnica della valutazione del rischio di fulminazione dalle scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro.

Obbligo di aggiornamento della relazione tecnica relativa alla: Valutazione rischio fulmine

L’art. 17 del DLgs 81/2008 (e s. m. DLgs 106/2009) obbliga il datore di lavoro ad effettuare “la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28”.

L’art. 84 del dlgs 81/2008 (e s. m. dlgs 106/2009) specifica che “il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica”.

La Norma CEI 81-10 indica che “la valutazione del rischio deve essere eseguita per tutte le strutture in conformità alla Norma CEI 62305/2 e devono essere individuate le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla Norma stessa”.

Valutazione del rischio dovuto al fulmine

La valutazione rischio fulmine da scariche atmosferiche fatte con la prima versione della norma CEI 62305 devono essere rivalutate, in base a quanto affermato nel Testo Unico della Sicurezza (Decreto 81/08) il quale afferma: “La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali” (art. 29, comma 3).

Il destinatario dell’obbligo in questione è il datore di lavoro e non l’Impiantista, il quale però, in qualità di consulente, è opportuno segnali tale necessità ai propri clienti.
Il datore di lavoro che non aggiorna l’analisi del rischio, viola il DLgs 81/08 ed è sanzionato con un ammenda da 2000,00 € a 4000,00 €, D.Lgs. 81/08, art.55, comma 3.

Valutazione scariche atmosferiche: l’evoluzione della normativa

Tutto questo a seguito dell’evoluzione della normativa del:

  • Testo Unico D.Lgs. 81/08 entrato in vigore il 15 maggio 2008.
  • Testo Correttivo D.Lgs. 106/09 entrato in vigore il 20 agosto 2009.
  • Con l’applicazione del D.Lgs. 81/08 vengono abrogate le norme relative all’ art. 38 del D.P.R. 547/55 ( Scariche atmosferiche ).
  • Con l’entrata in vigore degli l’art. 29 e l’art. 24 del D.Lgs. 81/08.

Impatto del Fulmine

L’art. 29 del D.Lgs. 81/08 ( Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi ) fa carico al Datore di Lavoro di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compreso ovviamente il rischio dovuto al fulmine (art 80 – 84) e tale obbligo prescinde dalle dimensioni e dalla natura, metallica o non metallica, della struttura.

Il documento valutazione rischio fulmine redatti negli anni precedenti, ovvero prima del 2013 devono e essere aggiornati con una nuova valutazione; il titolare datore di lavoro o RSPP di tale attività deve provvedere a far redigere un nuovo documento inerente le scariche atmosferiche (applicazione della norma internazionale CEI EN62305-2 ).

Concludo, invitando a leggere integralmente il documento pubblicato da INAIL che riporta alcuni commenti sulla scelta di abrogare, anziché aggiornare, la norma CEI 81-3.

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