La regola dell’arte
La regola dell’arte: cos’è e come funziona
Lo scopo dell’articolo è di portare l’attenzione degli installatori, il concetto di “regola dell’arte”, termine sulla bocca di tutti gli addetti ai lavori, ma la cui conoscenza risulta a volte abbastanza evanescente e perlomeno, spesso interpretata in modi diversi, inoltre cercando di fornire dati, informazioni e correnti di pensiero per potersi destreggiare nella foresta di adempimenti, norme e leggi.
Che cosa si intende con l’espressione “regola dell’arte”?
Il concetto di eseguito “a regola d’arte” si può applicare a qualsiasi tipo di settore o lavorazione, tra cui quello del mondo delle costruzioni, che coinvolge opere di ingegneria civile e di impiantistica.
Con la descrizione “a regola d’arte” si vogliono indicare l’insieme delle regole tecniche che bisogna rispettare nella esecuzione di determinate lavorazioni; regole alle quali si deve attenersi al fine di assicurare un’adeguato standard di qualità nella realizzazione di un lavoro o di un’opera in termini di utilizzabilità, durata, affidabilità e sicurezza.
Il termine “arte” – come già detto – può riferirsi a diversi settori e il concetto di realizzato “a regola d’arte” può riguardare sì un bene materiale, ma anche il risultato di uno sforzo intellettuale.
Il concetto di regola dell’arte ha avuto origine nel medioevo. In quel periodo in molte città d’Europa iniziarono a sorgere le corporazioni di arti e mestieri che cominciarono a introdurre regole e modi di comportamento per disciplinare, regolamentare queste associazioni.
Successivamente tra la fine 800 e l’inizio del 900, con lo sviluppo dell’era industriale, il concetto viene adottato ed esteso a tutte le produzioni sia di macchine che di impianti.
Nonostante “ la regola dell’arte” abbia registrato una vasta diffusione e sia frequentemente utilizzata in contratti e sentenze, essendo espressamente citato dal legislatore; in generale possiamo far riferimento all’art. 1176 comma 2° del codice civile che cita:
- “Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.”
- Inoltre, l’art. 2224, “il prestatore d’opera è tenuto a procedere all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte”.
Cosa significa lavorare a regola d’arte nel settore elettrico?
Per quanto attiene il settore elettrico possiamo trovare una prima definizione nella legge 186 del 1968, legge composta di due soli articoli che citano:
- Art. 1: I lavori devono essere realizzati a regola d’arte.
- Art- 2: Si considerano a regola d’arte i lavori eseguiti in conformità alle norme CEI.
La documentazione emessa dal CEI , a sua volta, definisce la buona tecnica per i prodotti, i processi e gli impianti costituendo il riferimento per la presunzione di conformità alla “regola d’arte”. Il medesimo concetto lo ritroviamo poi con la legge 46 del 1990 e successivamente con il DM 37 del 2008, che interessa direttamente gli installatori e che descrive:
- “Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi.
- Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte”.
Il Decreto del 22 gennaio 2008, n. 37
Il DM n. 37/2008 ribadisce, quanto già previsto dall’articolo 5 comma 6 del DPR n. 447/1991 ossia che gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 (data di entrata in vigore della legge n. 46/90) si considerano adeguati se dotati di:
- sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto;
- protezione contro i contatti diretti;
- protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Il DM n. 37/2008, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 46/1990, non prevede alcun obbligo di adeguare i vecchi impianti, ma si limita ad affermare che risultano adeguati gli impianti che possiedono i requisiti sopra evidenziati.
La “buona tecnica” è ovviamente legata al concetto di norma tecnica ed è stata menzionata per la prima volta nella Legge n° 1086 del 1971.
Attualmente ci si rifà al D.Lgs. 81/2008 art. 2 che descrive la norma tecnica in questo modo: “specifica tecnica approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria”.
L’articolo 81 di tale decreto che cita i requisiti di sicurezza:
- Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.”
- Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme di buona tecnica contenute nell’allegato IX.
Va comunque detto che per una corretta valutazione, è sempre indispensabile l’esperienza tecnica di chi è chiamato a valutare e formulare il giudizio, proprio perché si tratta di norme a carattere generale.
“Regola d’arte” i riferimenti normativi
In qualsiasi ambito tecnico ed in particolare nel settore elettrico si impone, per realizzare impianti “a regola d’arte”, il rispetto delle normative che sono articolate in due tipologie di riferimento: le norme giuridiche e le norme tecniche.
- Ci sono le norme giuridiche comprese nei dispositivi di legge e decreti che regolamentano questioni tecniche, il cui rispetto è obbligatorio. In settori particolari caratterizzati da complessità tecniche e dalla necessità di continuo aggiornamento, quali ad esempio la sicurezza, o alla fruibilità e durata di un bene.
- Ci sono le normative tecniche che vengono riportate nel Capitolato e nei contratti ( le norme UNI), che l’esecutore deve rispettare per norma contrattuale. Le norme tecniche non sono per loro natura obbligatorie, ma sono obbligatorie nel momento in cui una legge o un’altra norma legislativa fa espresso riferimento ad esse.
- Infine ci sono norme di tipo settoriale, che vengono elaborate da associazioni di categoria, il cui rispetto è essenzialmente di tipo volontario, a meno che non siano state inserite anche queste nel contratto.
“A regola d’arte” nelle Norme di settore
Nel corso degli anni il mondo della tecnologia ha fatto e continua a compiere passi da gigante, per cui occorre che l’installatore sia continuamente aggiornato sulle novità che vengono di volta in volta introdotte.
Anche il concetto di “regola d’arte” evolve di pari passo alle nuove evoluzioni tecniche che interessano il settore dell’elettricità.
Per fare in modo che tutti i professionisti nel campo degli impianti elettrici applichino i nuovi criteri, seguendo delle specifiche norme, sono state introdotte dal CEI, una serie di linee guida da rispettare per la realizzazione degli impianti elettrici così da raggiungere un alto livello di sicurezza per ogni lavoratore ed assicurare un giusto lavoro secondo i criteri richiesti dalla legge.
Come in tutti i settori, qualora un installatore o un’impresa del settore non rispettino le regole per l’esecuzione di un impianto elettrico a regola d’arte, si assumeranno tutte le responsabilità per eventuali e possibili danni, oltre alle responsabilità che potrebbero anche emergere da una mancata osservazione o segnalazione di eventuali carenze tecniche relative al luogo di lavoro del personale addetto all’installazione.
La legge, può sanzionare l’installatore o la sua impresa, per alcune mancanze relative al luogo dove opera o ai materiali utilizzati, anche se nel contratto iniziale tra lui e il cliente, non erano stati previsti o richiamati questi elementi, senza quindi far rientrare eventuali carenze entro la casistica del “mancato rispetto dell’accordo”.
Le responsabilità e le conseguenze sono riversate sul professionista degli IE che potrebbe venire chiamato a risponderne davanti ad un giudice, sia davanti alla Corte di Cassazione, ma anche davanti al giudice di Pace e/o alla Corte d’Appello.
Ecco quindi che aggiornarsi e certificarsi secondo le direttive del CEI e normative di settore, diventa per un professionista che si occupa di impianti elettrici una necessità non solo di accuratezza del lavoro “a regola d’arte” ma anche di tutela da possibili responsabilità giudiziarie.
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