Impianti elettrici temporanei
Impianti elettrici temporanei e la Di.Co.
Gli impianti elettrici temporanei, sebbene esclusi dall’obbligo di progettazione, devono essere muniti di Di.Co. resa ai sensi del DM. 22 gennaio 2008, n.37.
Tale precisazione è contenuta nella Lettera Circolare n. 1212 del 23 marzo 2009 emanata dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica dei Vigili del Fuoco.
La Circolare, richiama l’art. 10 comma 2 del citato Regolamento Impianti, che recita “Sono esclusi dagli obblighi di redazione del progetto e dell’attestazione di collaudo le installazioni (…) per la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità”.
Nel provvedimento, si fa riferimento in particolare agli impianti realizzati nelle attività soggette a vigilanza antincendio elencate dal DM. n. 261 del 22/02/1996.
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Fonte VVF