Impianti elettrici ante 1990: Cosa Fare

Impianti elettrici ante 1990

Gli impianti elettrici del mio immobile sono ante 1990: Cosa devo fare?

La questione “impianti ante 1990” è decisamente particolare, perché sono implicate numerose leggi, cambiamenti di rotta che si sono susseguiti nel corso degli anni, modalità operative e specifiche di ruoli che non sono spesso state ben chiarite.

Per questo è importante conoscere quale è la situazione degli impianti ante 1990, prima di tutto ai fini della sicurezza per chi li fruisce e per essere sicuri del rispetto della normativa adempiendo alle richieste legislative in merito.

Non solo, perché la questione degli impianti ante 1990 implica delle questioni piuttosto comuni, quali: la necessità di adeguarsi se desideri installare delle nuove utenze e la corretta valutazione economica dell’immobile ai fini di un’eventuale vendita o locazione dello stesso.

Una prima domanda ti sorgerà spontanea, ovvero perché parliamo proprio di impianti ante 1990 e non di ante 1986 o 1995?

Il 1990 segna uno spartiacque perché gli impianti esistenti, che si trattasse di impianti realizzati prima o dopo il 13 marzo 1990 (data di entrata in vigore della legge 46/1990); dovrebbero essere tutti a norma, anche se diverse erano le prescrizioni da osservare, infatti per gli impianti realizzati prima del 13 marzo 1990 non c’era l’obbligo di un totale rifacimento dell’impianto, ma più semplicemente l’obbligo di adottare alcuni accorgimenti di sicurezza.

Impianti elettrici ante 1990: quale documentazione presentare?

Infatti, gli impianti elettrici ad uso residenziale, si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti e indiretti e/o con protezione differenziale non superiore a 30 mA; questi impianti dovevano essere adeguati entro tre anni dall’entrata in vigore della L. 46/1990 ( il termine era stato prorogato fino al 31.12.1998).

Non è prevista quindi, una dichiarazione di conformità o rispondenza per impianti realizzati prima del 1990, né potrà essere fornito (o preteso) un progetto del lavoro realizzato.

È importante che gli impianti realizzati prima del 30.03.1990 e a regola dell’arte, ovvero conformi alla Legge 186/1968, il proprietario può redigere un “Atto notorietà ” nel quale dichiara, sotto la sua personale responsabilità che l’impianto esistente è antecedente all’entrata in vigore della L. 46/90 ed è conforme alla regola dell’arte secondo la L. 186/68; ma sottolineo che, per impianti esistenti ante L. 46/90, l’atto notorio va fatto solo se richiesto dal Comune o da altre Autorità (per es. VV.F.) altrimenti non è obbligatorio averlo.

  • Legge 5 giugno 1996 n. 25 _ Proroga termini di adeguamento Legge 46/90.                                                       _  Testo Consolidato 2019 IT     _  Testo nativo IT
  • Legge 7 agosto 1997 n. 266 _ Proroga termini di adeguamento Legge 46/90 Ultimo.                                        _  Testo Consolidato 2019 IT     _  Testo nativo IT
  • DPR 392 /1994  _ Adeguamento dichiarato mediante Atto notorietà.                                                                       _ Testo consolidato IT                _  Testo nativo IT

Tutto risolto allora? No, ci devono essere dei requisiti minimi per effettuare tale documento, da consegnare in caso di trasferimento dell’immobile, ovvero una verifica accurata dell’impianto secondo le norme applicabili all’epoca della costruzione o modifica dell’impianto elettrico.

Centralino abitazione ante 90

Chi redige questa documentazione?

La documentazione può essere redatta da un responsabile tecnico di una ditta IE che svolga l’attività da oltre 5 anni, oppure da un tecnico specializzato, quindi un perito, un ingegnere, iscritti al rispettivo albo professionale.

Se ci sono degli interventi di manutenzione, o se durante la verifica strumentale emergessero delle difformità impiantistiche, si dovrà intervenire ripristinando il grado di sicurezza adeguato, in ogni caso, si deve allegare una relazione tecnica di verifica secondo la norma CEI 64-8/6.

presa unel mancante conduttore di terra

Nella pratica cosa succede?

Qui viene il bello, perché se disponi di un’impianto ante 1990 è abbastanza comune che qualche installatore ti consigli di rifare o sostituire i conduttori dell’impianto elettrico. Tutto questo è naturale, ma la legge è legge, a mio avviso, ciò che conta è verificare con cura la sicurezza per il committente, seguire con scrupolo le normative di riferimento e cercare di ridimensionare il più possibile la spesa per il cliente. Se l’immobile viene venduto, sicuramente subirà degli interventi edilizi (tramezze, pavimenti, serramenti ecc.) e anche gli impianti elettrici ed idraulici saranno realizzati ex nuovo, secondo le attuali normative vigenti ed esigenze del titolare.

Ecco perché c’è molta confusione in merito e la soluzione che ti consiglio è di affidarti ad un professionista, che ti possa aiutare non solo a fare chiarezza sulla situazione, ma a mettere in campo la scelta giusta in nome della tua sicurezza, del rispetto della legge. Per quando possibile ad un ridimensionamento dei costi che eventualmente devi sostenere.

Lo Studio Tecnico è a disposizione per fare chiarezza e se desideri contare su un tecnico di fiducia o semplicemente devi risolvere questo problema.

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