Il rischio elettrico
Articolo parte 02
Cos’è il rischio elettrico?
Intendere esattamente cos’è il rischio elettrico potrebbe essere intuitivo, ma non semplice. Si definisce tale qualsiasi fonte di potenziale pericolo che può manifestarsi a causa dell’elettricità, facendo riferimento alla probabilità, per un individuo, di subire le conseguenze derivanti dal contatto accidentale, diretto o indiretto, con parti in tensione.
Rientra nel rischio elettrico anche la possibilità che impianti non manutenzionati, malfunzionanti o comunque in funzione, possano generare inneschi, esplosioni e incendi. Per capire chi è soggetto a rischio elettrico è necessario analizzare diversi scenari di lavoro, al fine di comprendere eventuali mansioni e conoscere i dispositivi di sicurezza a disposizione. Spesso, il rischio elettrico, viene accentuato da incuria, superficialità, mancanza di formazione.
Ci sono persone che sono più esposte in quanto operano a diretto contatto con apparecchiature in tensione (ad esempio un elettricista o un manutentore), mentre altre vivono una situazione diversa poiché operanti nei pressi d’impianti o macchinari, ma non a stretto contatto con essi.
Esiste una normativa di riferimento per il rischio elettrico?
Il titolo terzo del D.Lgs. 81/08 esplicita la valutazione del rischio elettrico, aggiungendo note al già presente nel D.Lgs. 626/94 che ne disciplinava la materia. Nello specifico, la normativa più recente esprime i criteri relativi alla valutazione del rischio identificando le misure di sicurezza necessarie e sviscerando possibili aspetti tecnici; inoltre, il testo si pronuncia in merito all’utilizzo di dispositivi, protezioni e sulle misure preventive da attuare all’interno delle aziende.
Esiste una metodologia di valutazione del rischio elettrico?
La valutazione rischio elettrico e la sua gestione, sono sotto la responsabilità del datore di lavoro, il quale ha un vero e proprio obbligo verso i dipendenti, le strutture e gli organi di verifica. Avvalendosi di agenzie o di studi tecnici esterni, specializzati in valutazione rischio elettrico, dovrà prima accertarsi della reale presenza del pericolo, poi analizzare le probabili conseguenze.
Ci sono tre aspetti chiave che è necessario considerare:
- Condizioni di lavoro e caratteristiche delle mansioni specifiche.
- Rischi elettrici presenti nell’ambiente operativo
- Stato dell’arte d’impianti, macchinari e apparecchiature elettriche, valutando i rischi prevedibili.
Quali categorie di lavoro vanno considerate per valutare il rischio elettrico?
Come scritto precedentemente, ci sono categorie che più di altre possono esporsi al rischio elettrico.
Lavori sotto tensione: sono maggiormente soggetti al rischio elettrico chi opera su quadri di comando, apparecchiature, parti attive d’impianti elettrici che sono collegate e attive nel loro normale funzionamento, esercitando tensione, mentre un soggetto sta svolgendo interventi operativi sui macchinari.
Lavori fuori tensione: si analizzano i lavori elettrici eseguiti su quadri, apparecchiature o parti d’impianti elettrici normalmente in funzione a cui viene tolta tensione per l’esecuzione dell’intervento esterno. E’ il caso, ad esempio, di riparazioni, sostituzioni di elementi o di manutenzioni.
Lavori in prossimità: riguarda il lavoro elettrico eseguito entro una certa distanza dalle parti attive di una qualsiasi apparecchiatura elettrica in condizioni di normale funzionamento e quindi in tensione.
Quale formazione è necessaria per capire e combattere il rischio elettrico?
Ancora una volta la recente normativa del D.Lgs 81/08 interviene per indicare che in caso di lavori su parti in tensione è necessario affidare l’intervento a chi ha eseguito una formazione idonea ed è a conoscenza delle indicazioni relative alla parte tecnica.
I corsi specifici finalizzati a meglio trasmettere i pericoli derivanti dal rischio elettrico, hanno come finalità quella di fornire all’utente la capacità d’individuare la sorgente di pericolo, a coglierne le potenziali conseguenze e trasmettere all’operatore le conoscenze teoriche e pratiche relative agli interventi sulle parti elettriche fonti di rischio.
Rischio elettrico: le figure professionali coinvolte
Come son stati individuate delle categorie di lavori più o meno esposti a rischio elettrico, la normativa CEI 11-27 identifica pure alcune figure professionali che potrebbero essere coinvolte a operare su parti elettriche fonte di rischio.
- PES (persona esperta): dimostra di possedere rilevanti conoscenze tecniche e teoriche frutto di lunga esperienza lavorativa. E’ in grado di analizzare in autonomia i rischi derivanti dall’elettricità e di svolgere i lavori in piena sicurezza, anche con apparecchiature in tensione. Una PES può svolgere lavori elettrici di qualsiasi tipo e in qualunque situazione.
- PAV (persona avvertita): è a conoscenza dei rischi derivanti dall’elettricità ed è in grado di svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Di norma una PAV viene istruita da una PES o da una persona che comunque possiede le giuste conoscenze tecniche.
- PEI (persona idonea): è in possesso dei requisiti per poter svolgere tutti i tipi di lavori elettrici, compresi quelli sotto tensione.
Chi stabilisce la classificazione del personale?
La classificazione del personale spetta al datore di lavoro, il quale dovrebbe conoscere più di chiunque altro le abilità, le propensioni, le attitudini, le conoscenze e le esperienze dei propri dipendenti. Sarà lui a determinare i PES, i PAV o i PEI, sulla base della formazione in loro possesso e delle caratteristiche delle singole persone.
Vi sono poi altre due figure rilevanti, ovvero il responsabile d’impianto (RI) e il preposto ai lavori (PL): se il primo è colui il quale ha la responsabilità dell’impianto, il secondo ha in mano la gestione dell’operatività lavorativa del reparto, una sorta di capo reparto.
Individuiamo ora altre due figure che si associano direttamente a specifici compiti.
- Unità responsabile dell’impianto (URI): ha il compito di garantire la sicurezza dell’impianto elettrico durante il normale esercizio, inoltre, provvede alla pianificazione e programmazione dei lavori sullo stesso.
- Unità responsabile del lavoro (URL): Identifica la struttura responsabile della realizzazione del lavoro (la norma specifica, comunque, quali sono i casi in cui le figure di URI, URL e RI possono coincidere).
Per approfondire, qui trovi una“Guida alla valutazione e gestione del rischio elettrico, pubblicata da INAIL”.
Gli addetti PES e PAV devono svolgere l’aggiornamento?
Il Dlgs 81/2008 prevede una formazione periodica per gli addetti, mentre la norma CEI 11-27:2014 non fornisce alcuna indicazione in merito all’aggiornamento formativo PES e PAV.
Sebbene non vi siano regole scritte, solitamente le aziende pianificano un aggiornamento periodico ogni cinque anni, in concomitanza degli altri corsi normativi in materia sicurezza sul lavoro. Inoltre, è bene ricordare di operare con buon senso e procedere alla formazione qualora il soggetto cambi mansione o si trovi a lavorare con un nuovo macchinario.
Conclusioni
Il rischio elettrico si avverte in ogni realtà aziendale ove sono presenti macchinari, impianti, attrezzature che funzionano con corrente elettrica o che generano campi elettrici. Il datore di lavoro ha l’obbligo di proteggere i propri dipendenti dalle eventuali conseguenze della manifestazione del rischio e di formarli adeguatamente sull’uso e manutenzione degli impianti.
Esiste una disciplina legislativa che traccia le principali indicazioni per una prevenzione attiva dei pericoli, indicando i criteri di valutazione rischio elettrico da applicare per avere un quadro completo dello scenario operativo di lavoro.
Anche se non ci sono espresse indicazioni, è usanza considerare il buon senso (e comunque non oltre i 5 anni) per un eventuale aggiornamento e formazione ai dipendenti.