Il registro antincendio
“Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il registro antincendio, chiarimenti sull’obbligatorietà
Il tema del registro antincendio e dei soggetti obbligati ad averlo e compilarlo ha sempre suscitato molto interesse.
Ancor più alla luce dell’incendio che ha devastato il commesso residenziale Torre del Moro a Milano, che ha portato all’evacuazione di 60 famiglie e a diverse persone intossicate, per fortuna senza alcun decesso.
Ora le cause del rogo sono sotto indagine, ma sembra che siano stati utilizzati materiali inadeguati per la costruzione del cappotto e che vi siano lacune nell’impianto antincendio.
Il fatto di cronaca sposta quindi l’attenzione anche sul registro antincendio, sulla sua utilità e obbligatorietà.
Cerchiamo in questo post di fornire un approfondimento.
Registro Antincendio: cos’è e chi lo deve fare
Viene chiamato anche “Registro delle Manutenzioni” è stato istituito con lo scopo di garantire l’efficienza e l’effettività dei controlli dei presidi antincendio presenti nell’ambiente di lavoro al fine di impedire, per quanto possibile, i rischi connessi all’incendio, e quindi salvaguardare la sicurezza dei lavoratori.
Il registro antincendio non ha una struttura e forma definita, ma deve essere articolato in accordo con le norme tecniche relative ai presidi antincendio, da tenere sotto controllo.
Dovrà essere compilato e custodito dal responsabile dell’attività o da Persona Responsabile o Persona Competente, come definiti dalle norme antincendio di cui (es. UNI 671-3-2029)
Il registro antincendio risulta quindi obbligatorio in tutte le attività, ed è la persona responsabile a doverlo compilare e firmare.
L’obbligo di tenuta del registro dei controlli antincendio è sancito dal comma 2, dove si fa riferimento alle attività di cui al comma 1, ossia quelle non soggette al DLgs 81/08.
La persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato il registro, firmato dalla stessa persona responsabile, in cui sono registrati:
- I lavori svolti;
- Lo stato in cui si lasciano gli estintori;
II registro deve essere sempre presente presso l’attività, tenuto a disposizione dell’autorità competente e del manutentore. L’accertamento di avvenuta manutenzione e dello stato degli estintori deve essere formalizzato nell’apposito registro allegando la copia del documento di manutenzione rilasciata dal manutentore in cui si evidenzia quanto sopra riportato.
Si ricorda inoltre che, anche la raccolta dei semplici fogli di lavoro dell’azienda incaricata alla manutenzione può costituire il “registro di manutenzione”.
Per completezza di informazione ecco la definizione di persona responsabile secondo la UNI 9994-1 (punto 3.3.4):
Persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l’edificio o supervisionarne il rispetto [UNI EN 671-3:2009. punto 3.3].
Nota: In funzione delle regolamentazioni nazionali la persona responsabile potrebbe essere sia l’utilizzatore sia il proprietario degli immobili.
Chi è obbligato a tenere il registro?
Il registro dei controlli antincendio o registro antincendio è stato istituito per la prima volta in modo cogente dal DPR il 12 gennaio 1998, n. 37, poi abrogato dal DPR 151/2011.
Ad oggi la tenuta del registro dei controlli antincendio è obbligatoria sia per:
- attività lavorative soggette a Controllo di Prevenzione Incendi
- attività lavorative non soggette a Controllo di Prevenzione Incendi
devono predisporre il Registro in accordo con:
Per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, è oggi regolamentata dall’art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Pertanto, la tenuta del registro dei controlli antincendio, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, è oggi regolamentata dall’art. 6 del DPR 1° agosto 2011, n. 151, in maniera diversa rispetto a quanto precedentemente stabilito dal D.P.R. 37/08.
Secondo l’art. 6 del D.P.R. 151/11, gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco, non soggette alla disciplina del DLgs. 9 aprile 2008 n. 81, hanno l’obbligo di annotare in un apposito registro i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti e attrezzature antincendio, nonché l’informazione ai lavoratori.
Il registro antincendio è obbligatorio per tutti?
Il registro antincendio è obbligatorio per tutte le unità produttive, ed è un documento che va obbligatoriamente istituito per tutte le attività in cui sono presenti estintori.
La nuova norma UNI 9994-1:2013, non fa distinzione tra attività soggette o meno a CPI, il registro antincendio è obbligatorio non più solo nelle attività soggette a controllo dei vigili del fuoco, ma ad ogni attività dove siano presenti estintori.
In modo particolare il tema viene richiamato nell’ultima normativa tecnica, la UNI 9994, indica che la persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro e firmato. In questo modo viene fatta chiarezza su tutto. Sarà responsabilità del datore di lavoro provvedere.
Il datore di lavoro, quindi, deve disporre di questo documento per tutte le sedi, legali o operative, nelle quali è presente almeno un lavoratore.
Come si compila il registro antincendio?
Nel registro vanno annotate tutte le verifiche, i controlli e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio, nonché l’attività di informazione e formazione antincendio dei lavoratori.
La sorveglianza effettuata dal personale interno individuato allo scopo e secondo le scadenze previste; a tal fine sono predisposte delle schede, sulle quali dovranno essere riportate, oltre alla data anche la firma dell’incaricato a certificazione dell’avvenuta verifica.
Le anomalie eventualmente riscontrate dovranno essere riportate nell’apposita casella, a fianco della firma.
L’accertamento di avvenuta manutenzione e dello stato delle apparecchiature deve essere formalizzato nell’apposito registro allegando copia del documento di manutenzione rilasciato dal manutentore in cui si evidenzia il lavoro svolto.
Così facendo vengono subito individuate le risorse, interne o esterne all’azienda, incaricate nelle varie attività di sorveglianza, controllo e manutenzione.
Ricordiamo che, anche la raccolta dei semplici fogli di lavoro dell’azienda incaricata alla manutenzione può costituire il “registro di manutenzione”.
Il registro antincendio, Chi può richiedere tale documento?
Il registro deve essere sempre presente presso l’attività, tenuto a disposizione delle autorità competente e del manutentore, può essere richiesto dagli organi di vigilanza, come il Comando dei Vigili del Fuoco e i tecnici dell’ALS (Servizio Prevenzione Protezione).
Tale documento fornisce prova dei presidi antincendio presenti in azienda e della loro corretta manutenzione.
I presidi antincendio aziendali: quali sono e come mantenerli
Andiamo alla scoperta dei principali presidi aziendali contro il rischio di incendio, la maggioranza dei quali è previsto ed è quindi obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 sulle norme in materia di incendi e di sicurezza sul lavoro.
Questi presidi non solo devono essere presenti, ma devono anche essere integri e funzionanti: per questo motivo sono sottoposti ad un controllo periodico una, due o più volte all’anno.
Esistono due diverse tipologie di presidi:
- le misure di “protezione attiva”
- le misure di “protezione passiva”
I principali presidi di protezione “attiva”, ovvero l’insieme delle misure di protezione che richiedono l’azione di un uomo o l’azionamento di un impianto finalizzate alla precoce rilevazione dell’incendio, alla segnalazione e all’azione di spegnimento”, come da indicazione INAIL, sono:
- estintori;
- rete idrica antincendio;
- impianto di rivelazione incendio;
- impianti di spegnimento;
- dispositivi di segnalazione ed allarme;
- evacuatori di fumo e di calore;
- segnaletica;
- presenza adeguatezza ed affidabilità di una squadra di emergenza interna.
Mentre si intendono, presidi di protezione “passiva”, l’insieme delle misure di protezione che non prevedono l’azione dell’uomo o l’azionamento di un impianto, ma che hanno come obiettivi principali quelli di:
- limitare gli effetti dell’incendio nello spazio e nel tempo, garantire l’incolumità dei lavoratori e limitare gli effetti nocivi dei prodotti della combustione contenendo i danni a persone, strutture, attrezzature, macchine e beni.
I principali presidi di protezione passiva sono:
- compartimentazioni e separazioni;
- barriere antincendio;
- distanze di sicurezza esterne ed interne;
- bassa reattività al fuoco dei materiali utilizzati;
- sistemi di ventilazione;
- sistemi di vie d’uscita dimensione opportunamente in base al massimo affollamento ipotizzabile.
Cosa va annotato nel registro? Sorveglianza, controllo e manutenzione
Nel Registro Antincendio, dovranno essere registrate tutte le attività svolte per garantire l’efficienza dei dispositivi di sicurezza sopra elencati.
Le attività da riportare sono le seguenti:
- Sorveglianza, ispezioni e controlli visivi che hanno lo scopo di verificare che le attrezzature e gli impianti siano facilmente accessibili e integri. Questo tipo di controllo può essere svolto direttamente dal personale presente in azienda dopo aver ricevuto le istruzioni necessarie;
- Controllo periodico, insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza solitamente semestrale, al fine di verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti;
- Manutenzione ordinaria, operazione o intervento di lieve natura finalizzata a mantenere in efficienza, ed in buono stato, attrezzature e impianti. Può essere svolta anche in sede e non necessita di strumentazioni particolari;
- Manutenzione straordinaria, intervento di manutenzione che prevede l’utilizzo di attrezzature o strumenti particolari per la riparazione, revisione o sostituzione dell’impianto o dell’attrezzatura nelle sue parti o in piena totalità.
Le modalità e la frequenza di manutenzione di ciascun presidio antincendio sono stabilite dalle relative norme UNI.
Lunedì 27/09/2021
In Gazzetta ufficiale: Pubblicato il “Decreto controlli” sugli impianti antincendio.
Definiti i “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Allegati:
- Allegato I _ Decreto 1 settembre 2021
- Allegato II _ Decreto 1 settembre 2021
- Ministero Interno _ Decreto 1 settembre 2021 _ Decreto Controlli Gazzetta
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