La sicurezza di volontari e collaboratori, ETS
La sicurezza di volontari, collaboratori e dipendenti, negli enti terzo settore.
Ricordiamo che il 10 settembre 2018 veniva pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il decreto “correttivo” del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017).
Il presente decreto non stravolgeva la precedente linea normativa, ma riprendeva in realtà quello già approvato dal Consiglio dei Ministri a marzo 2018.
La Riforma del Terzo Settore ha definito con precisione i compiti attribuiti agli Enti del Terzo Settore (ETS), e ha inserito l’autocontrollo come adempimento legislativo.
Tra le materie oggetto di autocontrollo rientra anche la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il volontario, secondo il D.Lgs. 81/08, è equiparato alla figura del lavoratore autonomo, in quanto le sue attività rientrano nelle mansioni lavorative. Il punto del Testo Unico che si riferisce alle responsabilità delle associazioni nei confronti dei volontari è l’art. 3, il quale definisce il campo di applicazione della normativa. Nel comma 1 infatti si stabilisce che il D.Lsg. 81/08, si applica a tutti i settori e tipologie di rischi, e nel comma 4 specifica che la normativa si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti a essi equiparati: anche ai volontari.
Inoltre, l’art. 3 comma 12-bis prevede che per i volontari siano garantite le forme di tutela identificate per i lavoratori autonomi, e che gli ETS definiscano accordi con i volontari che identifichino le modalità di attuazione della tutela.
Intervenendo quindi sui principi dell’autocontrollo, la riforma del Terzo Settore vincola le associazioni a riflettere sulle tematiche di salute e sicurezza dei volontari, attraverso un percorso formativo per acquisire consapevolezza sugli obblighi legislativi, in particolare su responsabilità, adempimenti e sanzioni previste.
I punti principali delle disposizioni legislative sono:
- responsabilità degli enti con collaboratori e volontari;
- responsabilità degli enti con lavoratori e lavoratrici;
- il sistema sanzionatorio previsto;
- il principio di effettività;
- ETS che operano in convenzione.
Il Vademecum “Auser in Sicurezza”
Una seconda sezione è dedicata al Fondo “Diamoci una mano“, messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’ INAIL.
In questo si garantiscono polizze assicurative per i volontari beneficiari di particolari forme di sostegno al reddito, come indicato dalla Circolare INAIL n. 14 del 2 marzo 2018:
condannati per i reati in materia di violazione del codice della strada (guida sotto l’effetto di alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti);
condannati per i reati di lieve entità in materia di violazioni della legge sugli stupefacenti;
detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite;
volontari beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni e Enti locali.
Inoltre, sono state inserite all’interno del Vademecum “Auser in Sicurezza” le informazioni sul Fondo perché si è riscontrato che gli ETS non usufruiscono abbastanza delle polizze assicurative messe a disposizione dal Fondo stesso.
Lo scopo del Vademecum, oltre ad essere una guida pratica per la richiesta della polizza è quello di informare gli ETS su normativa, adempimenti e opportunità legate alla gestione di salute e sicurezza dei volontari.
I principali adempienti legislativi
Di supporto alla sezione “Principali adempienti legislativi” è importante la realizzazione di quei documenti da poter utilizzare all’interno di qualsiasi ETS:
- Organigramma delle attività;
- Accordo tra l’ETS e il volontario;
- Scheda manutenzione macchina;
- Autodichiarazione dell’idoneità dei mezzi utilizzati durante il trasporto;
- Modello di donazione beni o attrezzature;
- Verbale di consegna DPI;
- Informativa per il volontario / collaboratore;
- Libretto del volontario;
- Certificato idoneità sanitaria
L’accordo tra ETS e volontario corrisponde a quanto richiesto dalla normativa (Testo Unico art. 3 comma 12-bis).
L’informativa per il volontario/collaboratore è stata inserita, secondo l’art. 3 comma 12-bis del Testo Unico, per i volontari che operano nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, ad essi infatti deve essere consegnata un’informativa sui rischi specifici riguardanti le attività che svolgeranno.
Ricordiamo ancora che investire su salute e sicurezza è per gli ETS un onere ma anche un’opportunità, col fine di aumentare i requisiti di etica e responsabilità sociale nei confronti del territorio in cui svolgono le proprie attività.
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Fonte Punto Sicuro