Dichiarazione di Conformità Impianti Di.Co.

Impianti elettrici

La dichiarazione di conformità Di.Co. – Cos’é e a Cosa Serve

La dichiarazione di conformità Di.Co. è il documento emesso dall’impiantista per certificare di aver realizzato “a regola d’arte” l’impianto che gli è stato commissionato.
La definizione di dichiarazione di conformità è abbastanza semplice, ciò che non lo è molto spesso, è capire cosa si intende per regola d’arte.

Per spiegarlo facciamo ricorso alla normativa, in particolare alla Legge 186/68 che riporta il seguente testo:
“Le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d’arte”.

Dove nell’articolo 6 del DM 37/08 troviamo:
“Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.”
Quando l’installatore dichiara di avere eseguito l’impianto commissionato “a regola d’arte”, asserisce quindi che l’opera impiantistica è stata realizzata rispettando le norme CEI e garantendo il livello di sicurezza prescritto dalle stesse.
È importante per l’installatore rilasciare la Di.Co. solo dopo aver eseguito tutte le verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto.

Dichiarazione di conformità: il Modello ufficiale

Il modello per la compilazione della Di.Co. è riportato nel DM 19 maggio 2010 “Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività d’installazione degli impianti all’interno degli edifici”.

Dichiarazione di Conformità Di.Co.: Obbligo di Presentarla

Secondo il comma 3, art. 8 del D.M. 37/08 esiste l’obbligo, da parte del committente, di consegnare al distributore di servizi di gas, acqua ed energia elettrica, copia della dichiarazione di conformità Di.Co. entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura.
Quindi chi costruisce un nuovo immobile, ristruttura o restaura, una volta richiesti gli allacciamenti delle utenze e ottenuti, deve presentare la copia della Di.Co. o della Di.Ri. per continuare a disporre delle forniture.
La dichiarazione di conformità Di.Co. viene rilasciata dall’impresa abilitata che ha installato oppure modificato un impianto.
Dalla parte del committente, disporre della dichiarazione di conformità Di.Co. è importante, perché lo tutela in merito alla conformità dell’impianto di cui, da qui in avanti, disporrà nel suo immobile.

Quali step per la Di.Co.?

Al termine della realizzazione o della modifica dell’impianto, chi lo ha eseguito rilascia la dichiarazione di conformità Di.Co..

Il documento contiene la relazione dei materiali che sono stati installati, la modulistica prevista dal decreto, il progetto e copia della visura della camera di commercio dell’impresa che ha installato l’impianto. Attenzione, perché in caso di modifica di un impianto già esistente il certificato interessa solo la parte che è stata modificata, ma deve tenere conto della sicurezza e della conformità totale dell’impianto esistente.
Ora che l’impianto è stato modificato o realizzato ex novo e il committente ha ricevuto il suo certificato di conformità Di.Co., questo va presentato entro 30 giorni dalla fine dei lavori allo sportello unico dell’edilizia del comune dove si trova l’impianto dell’immobile, per ottenere l’agibilità. Normalmente questa parte è curata dal tecnico che si sta occupando della progettazione edile.
Il committente può procedere ad inviare la dichiarazione di conformità alle società della luce, del gas e dell’acqua, perché finalizzino il contratto di erogazione di questi servizi.

Quando deve essere rilasciata la Di.Co.?

L’installatore è tenuto per legge a consegnare la dichiarazione di conformità al cliente alla conclusione dei lavori ed a seguito delle necessarie verifiche.
La legge, infatti, è molto chiara: la dichiarazione va rilasciata “al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente” e non quindi “al saldo della fattura”.
Posticipare il rilascio della dichiarazione di conformità in attesa del pagamento, non è mai una buona mossa da parte dell’impresa. La soluzione migliore, è quella di stipulare un contratto e una clausola che risolva il contratto in caso di mancato pagamento (c.d. clausola risolutiva espressa).
L’impresa che rifiuti di consegnare la dichiarazione di conformità potrebbe essere sanzionata e costretta a dover risarcire il danno causato al cliente (ad esempio per la ritardata apertura dell’attività).

Se si sta acquistando un immobile? Permane la garanzia sugli impianti.

Quando si acquista un immobile anche se non vi è nessun obbligo di riportare alcuna dichiarazione Di.Co. nell’atto notarile, nonostante l’abrogazione art. 13 DM 37/08, si ritiene tuttavia che il venditore debba consegnare all’acquirente tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa agli impianti comprese le dichiarazioni di conformità ed il libretto di uso e manutenzione.
Questo trae considerazione, dalle norme del Codice Civile in materia di vendita ed in particolare l’art.1477, secondo il quale il venditore deve consegnare al compratore “ i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta ”.

Le responsabilità?

L’installatore ha la responsabilità, sia in sede civile che penale per eventuali danni derivati da un’errata installazione o da difetti dell’impianto che realizza; tale responsabilità non ha dei limiti di tempo.
La Di.Co. non ha una scadenza, finché non viene messo mano all’impianto elettrico, da parte di chi l’ha realizzato o da un’altra ditta.
La dichiarazione di conformità non scade dopo 10 anni.
La responsabilità dell’installatore non può essere imputata quanto risulta evidente che i danni o i difetti siano derivati da una carenza di manutenzione o da modifiche realizzate in tempi successivi all’installazione.
Il cliente ha nel tempo di due anni, dalla consegna dell’impianto per contestare all’installatore, eventuali vizi o difetti di costruzione; entro tale limite temporale è a carico dell’installatore la sistemazione dei vizi o difetti riscontrati.

L’impresa è sempre obbligata al rilascio della Di.Co.?
L’impresa può rifiutarne il rilascio della Di.Co.?

La ditta non può rifiutarsi di consegnare la Di.Co.. Tale rifiuto, però, è legittimo se il cliente ometta, senza motivo, di pagare il compenso all’impresa. Può capitare che un’impresa si rifiuti di rilasciare la dichiarazione di conformità, subordinandone la consegna al pagamento dei propri compensi.
Al riguardo la giurisprudenza (Tribunale di Lodi, sent. del 11.08.2016) ha avuto modo di chiarire che in linea generale l’impresa non può rifiutarsi di consegnare le dichiarazioni di conformità.
Detto rifiuto, però, potrebbe rivelarsi legittimo nel caso in cui il cliente, senza motivo, omettesse di pagare il corrispettivo all’impresa.

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