Commissione di vigilanza pubblico spettacolo

La Commissione Vigilanza Pubblico Spettacolo CCVLPS

Quando si assiste a uno spettacolo di qualsiasi genere è bello arrivare sul luogo e trovare tutto pronto, in sicurezza e nella piena tutela della incolumità delle persone. Se ciò è possibile grande merito va alla Commissione Vigilanza Pubblico Spettacolo, i cui compiti sono quelli di accertare l’esistenza di determinate condizioni (come ad esempio sicurezza, conformità e igiene), svolgere verifiche sul luogo e fornire il consenso per l’evento. I membri sono nominati dal Prefetto a cadenza triennale e un ingegnere regionale competente a livello tecnico, ne è solitamente il responsabile. La commissione tecnica CCVLPS ha il compito di verificare che il pubblico possa assistere allo spettacolo in piena sicurezza.

A cosa serve la Commissione di Vigilanza Pubblico Spettacolo?

In fase preventiva, la Commissione esprime un parere sul progetto di nuovi impianti (teatri, cinema, locali, spazi pubblici, stadi) o su eventuali opere di rifacimenti e ristrutturazioni di quelli esistenti.
Verifica l’esistenza delle condizioni di agibilità, sicurezza, igiene e idoneità al fine di tutelare le persone prevenendo eventuali pericoli e cause di infortunio. Controlla l’esistenza della segnaletica interna e la rispondenza alle normative in essere.
Verifica che il personale preposto sia pronto a far rispettare le norme e i regolamenti, controllando il funzionamento dei sistemi di sicurezza.
E’ bene precisare che a seconda della capienza dell’impianto o del locale in questione, l’operato della Commissione Vigilanza Pubblico Spettacolo può variare.

Dove interviene la Commissione di Vigilanza Pubblico Spettacolo

La Commissione CCVLPS entra in gioco fin dalle fasi progettuali dell’impianto in modo che possa subito accorgersi qualora vi sia qualcosa da correggere o da modificare. Inoltre, per gli impianti già esistenti o in fase di costruzione, svolge sopralluoghi relazionando poi al Comune.

La Commissione Provinciale di Vigilanza Pubblico Spettacolo opera, in genere, in relazione a

  • Cinema e teatri con oltre 1.300 posti
  • Spettacoli itineranti con oltre 1.300 posti (ad esempio un circo)
  • Impianti o locali adibiti a eventi e spettacoli con oltre 5000 posti
  • Parchi di divertimento, luna park o simili
  • Eventi temporanei con previsioni di affluenza di oltre 5000 persone (concerti in piazza, feste popolari, ritrovi e raduni

Quanto espresso è in via generale. Per eventi da svolgersi in un’area o in un locale con meno di 200 persone di capienza, l’intervento della Commissione di Vigilanza non è previsto e l’incombenza per decretare l’idoneità viene lasciata a un tecnico abilitato il quale, con un progetto, dovrà vagliare il da farsi dopo aver svolto un sopralluogo.

La documentazione potrà essere inviata alla stessa Commissione ai fini dei controlli previsti dalla normativa vigente. A prescindere dal locale e dall’intrattenimento, anche in caso di aree con capienza inferiore a 1000 posti sarà necessario stilare un piano di emergenza che attesti la messa in atto degli adempimenti previsti dalle linee guida stabilite nel 2017.

Cosa controlla la Commissione Vigilanza Pubblico Spettacolo?

I compiti dell’organismo sono già stati definiti, ma è importante capire esattamente cosa controlla la Commissione Vigilanza Pubblico Spettacolo, in modo che non ci si faccia cogliere impreparati. La verifica avviene sia per quegli eventi che presuppongono una partecipazione attiva del pubblico (come ad esempio un luna park), ma anche per quelli in cui gli spettatori sono presenti fisicamente in forma passiva (come a teatro o al cinema) in base delle condizioni indicate nel paragrafo precedente.

Si fa presente che in caso di locali in cui l’intrattenimento proposto è abbinato anche alla somministrazione di cibi e bevande (discoteche, teatri, cinema, palazzetti), la Commissione di Vigilanza estenderà il controllo, andando oltre ai normali spazi in cui si svolge lo spettacolo. In questi casi potrebbero esserci verifiche costanti e permanenti nel tempo. Sopralluoghi temporanei, invece, sono legati, in genere, ai grandi eventi all’aperto: è il caso di manifestazioni nelle piazze, fiere, concerti.

Soprattutto nel secondo caso, un controllo più approfondito verrà svolto sulle condizioni igieniche e di sicurezza nel momento in cui tutte le strutture “provvisorie” sono installate e montate: secondo quanto stabilità dall’art. 80 T.U.L.P.S. la Commissione di Vigilanza Pubblico Spettacolo dovrà far redigere un attestato in forma scritta, dando così “il via libera” all’inizio della manifestazione.

Si fa presente che non è importante il tipo di spettacolo o di evento, ma è fondamentale il luogo in cui questo va in scena: così, non necessariamente il controllo della Commissione dovrà avvenire solo in locali o impianti, ma anche un circolo privato o una sala di un ristorante, adibita per l’occasione a spettacolo, potrebbe ricevere la verifica prima di avere il benestare.

Altresì è utile precisare che in caso di ripetizione di uno spettacolo o di una manifestazione che utilizzi in tutto e per tutto le medesime strutture e attrezzature, non è ritenuto necessario un nuovo parere della Commissione, la quale rilascia il permesso ogni due anni.

Al massimo sarà utile, in tali casi, un certificato tecnico che attesti il fatto che le attrezzature utilizzate sono le stesse indicate e installate correttamente, come pure gli impianti di sicurezza (antincendio).

Esempi sono le sagre a cadenza annuale, un concerto che ha più date successive nella medesima sede, una fiera di paese che si ripete ogni anno, ecc.

Quando è obbligatoria la Commissione Vigilanza Pubblico Spettacolo?

Non sempre è obbligatoria la Commissione Vigilanza Pubblico Spettacolo CCVLPS. Sicuramente il suo intervento è necessario in caso di aree delimitate con transenne, paratie, pareti che delimitano un’area o una zona adibita al pubblico, indipendentemente dal fatto che si tratti di ambienti aperti o chiusi.

Quando la capienza supera i 200 posti (seduti o in piedi non fa alcuna differenza), l’intervento della Commissione è obbligatorio: in questi casi il parere può essere espresso anche in fase di preparazione delle aree oppure in corso d’opera (progettazione, ristrutturazione, verifiche e accertamenti).

Infine, è doveroso ricordare che in caso di concerti, spettacoli musicali in genere, oppure dove vi siano dei diffusori audio, sarà necessario valutare anche l’impatto acustico secondo le disposizioni di legge che stabiliscono icriteri per la redazione dei documenti relativi all’impatto acustico”.

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Parte 2

 

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