Clienti Nascosti
Clienti nascosti intenzionali e clienti nascosti a propria insaputa
I clienti finali nascosti costituiscono una realtà conosciuta da molto tempo, a cui solo recentemente l’Autorità ha cercato di porre una regolamentazione. Non è detto che tutti i clienti nascosti lo siano per fini elusivi; anzi è probabile in contrario, ovvero che un cliente finale sia “nascosto” senza neppure saperlo.
Un esempio viene dalla delibera dell’ARERA N.894/2017/R/eel del 21 dicembre 2017 – “Aggiornamento delle definizione di unità di consumo UC di cui al TISSPC e TISDC” – la quale, sempre nella definizione di unità di consumo, dice che “essa, di norma, coincide con la singola unità immobiliare.
È possibile aggregare più unità immobiliari in un’unica unità di consumo nei seguenti casi:
- unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica legate tra loro da vincolo di pertinenza e che insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue; Un cliente “nascosto” è un utilizzatore finale – sia persona fisica che giuridica – che non rispetta tale condizione, ovvero che condivide il POD con un soggetto terzo, vale a dire con altri clienti finali;
- unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine) anche nella disponibilità di diverse persone fisiche o giuridiche facenti parte di un unico condominio. Il predetto insieme di unità immobiliari pertinenziali può a sua volta essere inglobato nell’unità di consumo relativa alle utenze condominiali;
- unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, eventualmente da quest’ultima messa a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue, all’interno di un unico sito ed utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio”.
Ogni unità di consumo è connessa alla rete pubblica in un unico punto, salvo il caso in cui non si richieda l’attivazione di un punto di connessione di emergenza o ricorrano le condizioni di cui all’articolo 5, commi 5.2 e 5.3, del TIC o di cui al comma 9.1 del presente provvedimento. A ogni unità di consumo deve essere necessariamente associato, in funzione del particolare tipo di utilizzo dell’energia elettrica prelevata, un solo contratto di trasporto in prelievo secondo le tipologie di cui all’articolo 2, comma 2.2, del TIT.
Dobbiamo fare un distinguo, non tutti i clienti finali che sono sottesi a un POD non intestato loro sono da considerarsi “nascosti”; esistono infatti delle configurazione, quali SEU, SEESEU, ASE ed ASAP, le quali, essendo disciplinate dall’Autorità, rendono palesi clienti finali che altrimenti sarebbero da considerare nascosti, e pertanto sono ammesse senza sanzioni.
Regolarizzazione dei clienti nascosti
La Delibera 894/2017/R/eel ha individuato, oltre alle definizioni, il 30 giugno 2018 come data ultima entro cui era possibile autodichiararsi versando il conguaglio ed evitando l’applicazione di sanzioni o penali. In particolare, i clienti finali nascosti potevano chiedere di essere identificati come clienti finali della rete pubblica chiedendo quindi una nuova connessione dedicata (ovvero un nuovo codice POD _ Point of Delivery) oppure chiedere l’identificazione di un ASDC (Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi) ai sensi del TISDC (Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi).
La medesima delibera prevede che:
- ai clienti finali “nascosti” che si auto-dichiarano entro la data ultima siano applicati conguagli, a decorrere dall’1 gennaio 2014 (entrata in vigore del TISSPC) e non più dal 15 agosto 2009 (data entrata in vigore della legge 99/09, indicata nel documento per la consultazione 653/2016/R/eel), solo nei casi in cui, pur non avendo i medesimi clienti richiesto nessuna qualifica, le configurazioni private in cui essi si trovano non avrebbero potuto essere classificate in nessuna delle configurazioni consentite dalla normativa vigente (SSPC o SDC);
- ai clienti finali “nascosti” che non si auto-dichiarano entro la data ultima allo scopo definita si erogata una penale forfettaria, confermando la maggiorazione del 30% presentata in consultazione, con effetti a decorrere dall’1° gennaio 2014.
Le sanzioni
Il conguaglio viene calcolato come la differenza tra le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali del sistema che avrebbero dovuto versare se fossero stati correttamente identificati come clienti della rete pubblica e le componenti tariffarie eventualmente versate, calcolate dal primo gennaio 2014 al momento della regolarizzazione.
La delibera prevede infine il coinvolgimento dei gestori di rete nell’individuazione dei clienti finali nascosti. Il gestore infatti è tenuto a comunicare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA la presenza, anche presunta, di clienti finali nascosti. Sono previsti anche controlli (documentali e in campo) da parte del GSE, per individuare irregolarità negli ASSPC (Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo). L’Autorità, inoltre, ove necessario può avviare istruttorie e procedimenti sanzionatori in aggiunta al suddetto conguaglio maggioritario.
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Fonte www.elettronews.com