CER (Comunità Energetiche Rinnovabili)
CER (Comunità Energetiche Rinnovabili)
Cos’è una CER, chi può farne parte, il perimetro coinvolto, i contributi economici e i requisiti delle CER, quindi lo statuto; sono solo i primi 5 punti da affrontare per districarsi in questa nuova opportunità che il mercato ci offre chiamata Comunità Energetiche Rinnovabili.
Cos’è una CER
Una comunità energetica rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico i cui soci o membri con potere di controllo all’interno della CER possono essere cittadini, piccole e medie imprese (per le quali la partecipazione alla CER non costituisca l’attività commerciale e industriale principale), enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono, tramite i loro consumi, l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti a fonte rinnovabile.
La CER è un soggetto giuridico autonomo il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera. Il ruolo di Referente per una CER può essere svolto dalla stessa Comunità nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.
Il ruolo del Referente può essere svolto:
- da un produttore, membro della CER
- da un cliente finale, membro della CER
- da un produttore “terzo” di un impianto o UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352
In questi casi, il soggetto che per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.
In una CER l’energia elettrica rinnovabile viene condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, connessi alla medesima cabina primaria, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.
Chi può far parte di una CER
Non tutti possono essere membri e soci di una CER:
Possono essere membri o soci con potere di controllo in una CER
- persone fisiche
- piccole e medie imprese per le quali la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale
- associazioni con personalità giuridica di diritto privato
- enti territoriali: Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni
- amministrazioni locali contenute nell’elenco ISTAT, situate nel territorio dei Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione della CER
- Enti di ricerca e formazione
- Enti del terzo settore e di protezione ambientale
- Enti religiosi
Non possono essere membri o soci di una CER
- Grandi Imprese
- Amministrazioni centrali
- Imprese private con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00
Come funziona una comunità energetica
Gli impianti incentivati dal nuovo Decreto CER devono avere una potenza non superiore a 1 MW, essere di nuova costruzione e collegati alla rete elettrica a media/bassa tensione, utilizzando la stessa cabina di trasformazione sia per il prelievo che per la cessione alla rete.
Possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del Dlgs 199/2021) e comunque successivamente alla costituzione della CER. Inoltre, non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.
Come si attivano i nuovi incentivi CER
I beneficiari degli incentivi alle CER possono essere gruppi di cittadini, condomini, piccole e medie imprese, enti locali, cooperative, associazioni ed enti religiosi.
Tutti i consumatori e i produttori devono essere ubicati nell’area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla stessa cabina elettrica primaria.
Dopo l’individuazione dell’area di costruzione dell’impianto e della cabina primaria, si deve firmare l’atto costitutivo della CER, con oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali. Il GSE valuterà i requisiti di accesso ed erogherà gli incentivi.
La potenza finanziabile è pari a cinque Gigawatt complessivi fino alla fine del 2027.
La richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA deve essere presentata utilizzando il Portale GSE dedicato, previa registrazione.
Il perimetro e gli impianti di una CER
La CER può gestire una o più configurazioni di autoconsumo. Tutti i punti di prelievo e immissione degli impianti nel perimetro della singola configurazione devono essere localizzati nell’area afferente alla stessa cabina primaria. La Mappa interattiva delle cabine primarie consente di localizzare le aree convenzionali e di verificare che i punti di connessione siano inclusi nell’area sottesa alla stessa cabina primaria. Possono essere inseriti nelle configurazioni più impianti o potenziamenti di impianto a fonte rinnovabile, anche dotati di sistemi di accumulo. Gli impianti possono essere messi a disposizione anche da un produttore terzo, non socio o membro della CER. In ogni caso tutti gli impianti della configurazione devono essere nella disponibilità e sotto il controllo della CER.
Contributi economici
Le CER possono accedere ai contributi economici previsti facendo richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso al GSE. I contributi economici spettanti sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione/UP la cui energia elettrica rilevi per la configurazione di CER, e sono:
- il corrispettivo di valorizzazione, definito dall’ARERA a rimborso di alcune componenti tariffarie, riconosciuto sull’energia elettrica autoconsumata
- la tariffa premio riconosciuta sull’energia condivisa incentivata
- I produttori degli impianti possono inoltre valorizzare tutta l’energia immessa in rete vendendola a mercato o richiedendone il ritiro al GSE tramite il servizio del Ritiro Dedicato (RID).
Il contributo per i comuni sotto i 5000 abitanti
Per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, fino a un massimo del 40% del costo di investimento, a valere sulle risorse del PNRR.
Requisiti delle CER: Lo statuto
Le configurazioni di CER devono prevedere la presenza di almeno due membri/soci della CER stessa, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un’utenza di consumo e un impianto di produzione.
Lo Statuto o l’atto costitutivo della CER regolarmente costituita deve possedere i seguenti elementi essenziali:
- l’oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari
- i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile
- la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale). La partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti
- è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa;
- l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Allegato 1 del DM CACER, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
Quali sono le nuove prospettive
Le CER sono senza dubbio un’ottima iniziativa per rilanciare il mercato del fotovoltaico e dell’energia pulita, nonchè una soluzione per dividere dei benefici, in termini di risparmio, tra i partecipanti della CER stessa, ma gli operatori del Settore possono davvero trarne vantaggio,
Fonte mcenergy.it