Quando conviene un impianto fotovoltaico con accumulo: i pro e i contro

Un impianto fotovoltaico con accumulo identifica un sensibile “upgrade” per poter conferire maggiore autonomia energetica alle utenze, grazie all’ausilio dei pannelli solari che consentono un’ottimizzazione nella produzione energetica, resa così più efficiente e maggiormente efficace. Tale tecnologia permette una minimizzazione degli sprechi e una resa più elevata degli impianti, a fronte di eventuali bonus fotovoltaico 2023 ammessi dalla legge.

Cos’è un impianto fotovoltaico con accumulo?

La differenza tra un sistema tradizionale a pannelli solari e uno con accumulo, consiste nella presenza di apposite batterie capaci d’immagazzinare energia che caratterizzano quest’ultimo. L’impianto è provvisto di un serbatoio di stoccaggio composto da batterie fotovoltaiche in grado di conservare in maniera efficiente l’energia elettrica prodotta dal sistema, ma non ancora impiegata. Senza tale espediente, questo surplus energetico verrebbe sprecato o comunque ceduto alla rete nazionale, privando l’utente produttore del suo beneficio.

L’idea che sta dietro all’impianto fotovoltaico con accumulo, permette di utilizzare l’energia stoccata anche quando i pannelli non lavorano, attingendo corrente elettrica proprio dal sistema d’immagazzinamento e dalla capacità delle batterie. In questo modo è possibile disporre di energia nel momento di necessità (si durante il giorno che alla sera), prelevando quella accumulata in precedenza.

I nuovi corrispettivi per l’energia reattiva 2023

Lo scorso 27-12-2022, l’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha pubblicato la Delibera 20 dicembre 2022 n. 712/2022/R/eel “Disposizioni in materia di regolazione tariffaria dell’energia reattiva sulle reti elettriche in altissima e alta tensione”.

Il provvedimento, disponibile sul sito dell’autorità www.arera.it, contiene l’aggiornamento della regolazione tariffaria per l’energia reattiva prevedendo, in particolare, l’introduzione dal 1° aprile 2023 di corrispettivi per l’energia reattiva immessa in alta e in altissima tensione.

Fino al 31 marzo 2023, infatti, i corrispettivi per energia reattiva immessa da clienti finali e reti di distribuzione in altissima e in alta tensione siano pari a 0 euro/Mvarh.

I corrispettivi in vigore dal 1° gennaio 2023 pubblicati lo scorso 29 dicembre 2022 con la Delibera 27 dicembre 2022, n. 720/2022/R/eel “Aggiornamento, per l’anno 2023, delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per i clienti non domestici e delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione”.

Articolo parte 02

Cos’è il rischio elettrico?

Intendere esattamente cos’è il rischio elettrico potrebbe essere intuitivo, ma non semplice. Si definisce tale qualsiasi fonte di potenziale pericolo che può manifestarsi a causa dell’elettricità, facendo riferimento alla probabilità, per un individuo, di subire le conseguenze derivanti dal contatto accidentale, diretto o indiretto, con parti in tensione.

Rientra nel rischio elettrico anche la possibilità che impianti non manutenzionati, malfunzionanti o comunque in funzione, possano generare inneschi, esplosioni e incendi. Per capire chi è soggetto a rischio elettrico è necessario analizzare diversi scenari di lavoro, al fine di comprendere eventuali mansioni e conoscere i dispositivi di sicurezza a disposizione. Spesso, il rischio elettrico, viene accentuato da incuria, superficialità, mancanza di formazione.

Ci sono persone che sono più esposte in quanto operano a diretto contatto con apparecchiature in tensione (ad esempio un elettricista o un manutentore), mentre altre vivono una situazione diversa poiché operanti nei pressi d’impianti o macchinari, ma non a stretto contatto con essi.

Esiste una normativa di riferimento per il rischio elettrico?

Il titolo terzo del D.Lgs. 81/08 esplicita la valutazione del rischio elettrico, aggiungendo note al già presente nel D.Lgs. 626/94 che ne disciplinava la materia. Nello specifico, la normativa più recente esprime i criteri relativi alla valutazione del rischio identificando le misure di sicurezza necessarie e sviscerando possibili aspetti tecnici; inoltre, il testo si pronuncia in merito all’utilizzo di dispositivi, protezioni e sulle misure preventive da attuare all’interno delle aziende.

Articolo parte 01

La valutazione del rischio elettrico

Valutazione rischio elettrico

La valutazione del rischio elettrico è una procedura resa obbligatoria a tutte le imprese ed esercizi commerciali, disciplinata dal D.Lgs. 81/08.

Nello specifico, all’articolo 80 sono presenti chiare indicazioni che responsabilizzano il datore di lavoro al fine di provvedere all’implementazione delle misure più corrette e idonee a salvaguardare tutti i lavoratori dai rischi di natura elettrica.

Nessuno può sentirsi escluso poiché in ogni ambiente, oggi, è presente un impianto elettrico, dal negozio al dettaglio, all’azienda manifatturiera, da un’agenzia immobiliare, a un ufficio commerciale.

Spesso non si riesce a comprendere perché è importante la valutazione rischio elettrico:

  • analizzarlo significa affidarsi a personale esperto in grado di considerare diverse variabili che possono essere fonte di pericolo, prendendo in esame elementi caratterizzanti l’attività lavorativa specifica, il contesto operativo, il tipo di energia utilizzato e il personale. Con tali premesse è logico comprendere come la valutazione del rischio elettrico nelle imprese sia una fase imprescindibile per la messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro.

I 4 principali pericoli legati al rischio elettrico

Le procedure valutative richiamano parametri differenti, appositamente per stabilire i potenziali pericoli derivanti dal rischio elettrico.

Parco Agrisolare, Rivoluzione verde e transizione ecologica del PNRR

La misura “Parco Agrisolare“, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” del PNRR, Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”, Investimento 2.2, si pone come obiettivo di sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica solare fotovoltaica nel settore agricolo e agroindustriale, escludendo il consumo di suolo.

In particolare, la Misura prevede la selezione e il finanziamento d’interventi che consistono nell’acquisto e posa in opera di pannelli FV sui tetti di fabbricati strumentali all’attività delle imprese beneficiarie.

Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più interventi complementari di riqualificazione dei fabbricati ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture quali la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dai tetti, la realizzazione dell’isolamento termico dei tetti e la realizzazione di un sistema di aerazione. Congiuntamente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp, sarà possibile richiedere un contributo per l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica e/o di dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile.

Con riferimento alla misura “Parco Agrisolare“, sono identificati quattro specifici target da rispettare. In particolare, i primi tre target consistono nell’individuazione dei progetti beneficiari con un valore totale delle risorse finanziarie assegnate all’investimento pari rispettivamente al 30% nel 2022, al 50% nel 2023 e al 100% nel 2024. In ultimo, attraverso la Misura, si dovrà conseguire l’installazione di almeno 375 MW di nuovi impianti solari fotovoltaici.

DETRAZIONE 50%

Detrazione fiscale al 50%

Fino al 31 dicembre 2022  si può usufruire della detrazione e/o incentivo “Bonus ristrutturazioni edilizie”. La detrazione fiscale del 50% fino a una spesa massima di € 96.000,00 per ogni singola unità immobiliare. Tale detrazione riguarda una serie d’interventi, tra cui: la manutenzione ordinaria (ma solo sulle parti a uso comune degli edifici) e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, lavori finalizzati a ottenere risparmi energetici, l’installazione di fonti rinnovabili (tra cui impianti fotovoltaici e di accumulo), bonifica coperture in eternit.

Tra i lavori ammessi a godere della detrazione Irpef al 50% l’Agenzia delle Entrate (AdE) elenca nella sua guida AdE, anche gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione d’impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili d’energia.

Rientrano tra i lavori agevolabili, l’installazione di un impianto FV o di accumulo per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare.

Autoconsumatori

I principali requisiti per far parte di una comunità di energia rinnovabile?

I partecipanti ad una configurazione di comunità di energia rinnovabile devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  1. essere azionisti o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità di energia rinnovabile);
  2. nel caso esercitino poteri di controllo sulla comunità, essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
  3. nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l’attività commerciale e/o industriale principale;
  4. essere titolari di punti di connessione ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (medesima cabina secondaria);
    aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE e l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa

Documenti utili per i Gruppi di Autoconsumatori e Comunità di Energia Rinnovabile

 

Fonte GSE

Stop produzione acqua frizzante

acqua frizzante

Vi è già capitato di andare a fare la spesa e non trovare l’acqua frizzante negli scaffali? Probabilmente non avete dato troppo peso a questo fenomeno ma purtroppo, nei prossimi mesi dovremo abituarci. Infatti molte aziende sono costrette ad interrompere la produzione di bevande gassate.

A cosa è dovuto lo stop della produzione?

Come ormai è risaputo, è in corso una crisi nel mercato dell’energia elettrica, causata principalmente dal conflitto Russo-Ucraino.

Infatti, dall’inizio della guerra, la Russia ha ridotto notevolmente l’approvvigionamento di gas nei Paesi Europei, sebbene stia ancora rispettando i minimi contrattuali stabiliti a livello Europeo. Tale strategia adottata dalla Russia, fa si che l’offerta di gas naturale sia nettamente inferiore alla domanda e con l’aumento dei prezzi dei fornitori di energia elettrica e il costo della benzina per i mezzi di trasporto, molte imprese si trovano impossibilitate a mantenere costi così alti.

Che conseguenze ha il conflitto Russo-Ucraino sull’acqua gassata?

Per produrre l’ acqua frizzante, che rappresenta la bibita maggiormente acquistata nei supermercati dagli italiani, si utilizza la CO2, immettendola all’interno della classica acqua minerale. Secondo le statistiche, a livello europeo, l’Italia è il paese che consuma maggiormente acqua gassata, infatti, se consideriamo il mercato delle bevande analcoliche, l’80% è rappresentato dalle bevande gassate.

FOTOVOLTAICO INTEGRATO

Testo Integrato Connessioni Attive (TICA) – Chiarimenti definizioni potenza

Recentemente sono pervenute all’Autorità, da parte di alcuni operatori e di alcune associazioni di categoria, alcune richieste di chiarimento in relazione al Testo Integrato Connessioni Attive (TICA, Allegato A alla deliberazione ARGelt 99-08).

In particolare, le richieste di chiarimento sono relative a quale definizione di potenza debba essere considerata per poter accedere all’iter di connessione semplificato associato all’utilizzo del Modello Unico previsto per impianti fotovoltaici dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 maggio 2015 (attuate dalla deliberazione 400-2015Reel che ha modificato e integrato il TICA), come recentemente aggiornate ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 199/21 (attuate dalla deliberazione 128-2022Refr che ha modificato e integrato il TICA).

Modello Unico

Infatti, per utilizzare il Modello Unico, tra l’altro, è necessario che l’impianto fotovoltaico abbia:

  • una potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
  • una potenza nominale fino a 50 kW.

compenso-professionista-Lavori pubblici

Omissione dei livelli di progettazione e compenso dei professionisti: facciamo il punto

Il tema di oggi riguarda l’omissione dei livelli di progettazione e il compenso dei professionisti – progettisti – nei bandi di gara.
In particolare, si tratta di capire il rapporto che c’è tra omissione dei livelli di progettazione e compenso professionisti, sulla base di ciò che ha stabilito l’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione con il comunicato del suo presidente, pubblicato l’11 maggio 2022.
Il comunicato fornisce le indicazioni per calcolare l’importo a base di gara per l’affidamento di questi servizi nel caso di omissione dei livelli di progettazione,
dove
l’articolo di riferimento è il 23, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 
E fa chiarezza su un punto che lasciava spazio a numerose controversie.

Omissione livelli di progettazione e compenso professionisti: il punto di partenza

Il punto di partenza è la rilevazione, da parte dell’Autorità, di alcune criticità sulla determinazione dell’importo a base di gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria nei bandi di gara. Nel dettaglio, questo è legato al caso in cui la stazione appaltante abbia omesso uno dei livelli.

Prima di approfondire facciamo il punto: quali sono i livelli di progettazione?

La progettazione è un unico processo tecnico-logico e descrittivo che parte dall’individuazione delle esigenze e dei bisogni di chi appalta e si conclude con la redazione dei documenti analitici e grafici che servono per definire i lavori.
La legge, in altre parole, NON prescrive la redazione di tre distinti progetti, ma di un solo progetto che, per ovvie ragioni, ha diversi gradi di approfondimento.
Perché i livelli di progettazione sono 3 e possiamo intenderli come delle tappe di un unico processo.
Nel dettaglio, si tratta di:

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