Garanzia di conformità degli Impianti nel trasferimento degli immobili
La garanzia di conformità degli impianti nel trasferimento degli immobili è un tema di grande attualità e si lega al decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008. La questione interessa soprattutto i documenti, ovvero gli obblighi documentali che devono essere rispettati quando avviene un trasferimento d’immobili. In particolare la questione si concentra su questa domanda: “Se l’immobile è privo di tale documentazione può essere dichiarato non commerciabile?”
Garanzia di conformità degli impianti nel trasferimento degli immobili: Cosa dice la Norma
Per fare chiarezza cerchiamo di capire cosa dichiara la normativa, ovvero quale è il contenuto del DM 37/2008. Innanzitutto questo decreto si applica agli impianti elettrici posti a servizio degli edifici, indipendentemente da quale è la loro destinazione d’uso, agli impianti che si trovano all’interno degli edifici e anche alle relative pertinenze.
Nel dettaglio si tratta di:
- Impianti elettrici, quindi di produzione, di trasformazione, di trasporto e di conseguente distribuzione dell’energia elettrica. Rientrano nel caso gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e tutti gli impianti d’automazione dei cancelli, delle porte e delle barriere;
- Impianti di riscaldamento e di climatizzazione;
- Impianti radiotelevisivi, impianti elettronici e antenne;
- Impianti per la distribuzione e l’impiego del gas;
- Impianti idrici e sanitari
- Impianti di sollevamento di persone quindi ascensori, montacarichi, scale mobili e affini;
- Impianti di protezione antincendio.