Industria 4.0

Bando di Concorso per la concessione di contributi alle PMI a sostegno di interventi per la digitalizzazione I4.0 – 3^ edizione

A partire dal 29 marzo e fino alla fine di Novembre 2021, la Camera di Commercio di Treviso e Belluno mette a disposizione un bando per la concessione di contributi alle PMI, a sostegno di interventi per la digitalizzazione 4.0.

Le agevolazioni previste dal Bando consistono in contributi a fondo perduto concessi ai sensi dei Regolamenti (UE)

Il Bando prevede due Misure:

nella Misura A sono ammissibili i costi sostenuti per l’acquisizione di servizi di consulenza finalizzati all’introduzione delle tecnologie di innovazione tecnologica I4.0 nonché delle tecnologie propedeutiche e complementari.
nella Misura B sono ammissibili spese sostenute per l’acquisto dei beni strumentali di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i.

Nuovo digitale terrestre

Nuovo digitale terrestre DVB T2: cosa cambia dal 2021

Già a partire dal 1° di settembre , come più volte annunciato, tutti i canali televisivi hanno iniziato ad abbandonare l’attuale modalità di decodifica  per passare alla più evoluta MPEG-4, con riferimento soprattutto ai canali in HD. Quello che è importante sapere è che dal 2022 cambierà definitivamente la tipologia di trasmissione del nostro digitale terrestre che sarà sostituito dalla seconda generazione, e questo comporterà una rottamazione globale di molti apparecchi televisivi. Come prepararsi a questo cambiamento imminente?

Lo switch-off TV non sarà scaglionato per aree e le due scadenze sono nazionali: 1 settembre 2021 e 21-30 giugno 2022.

Nuovo digitale terrestre il passaggio al DVB T2

Il passaggio al nuovo digitale terrestre avverrà entro il mese di giugno del 2022. A partire da questa data potremo vedere la tv solo se in possesso di apparecchi o decoder che supporteranno lo standard DVB-T2 e il codec HEVC a 10 bit.  Il trasferimento di tutti i canali avverrà in maniera graduale e i tempi definiti dello switch off saranno diversi per ogni regione. Prima partiranno le frequenze delle emittenti locali e soltanto dopo il cambio avverrà con i canali nazionali.

Il tempo d’attesa utilizzato per questo passaggio servirà per ottimizzare la rete 5G anche nelle zone non metropolitane. Rispetto a quello precedente, il nuovo digitale terrestre permetterà di avere (con lo stesso numero di frequenze) una trasmissione di maggiori informazioni attraverso un maggior numero di canali con un’ottima risoluzione.

L’articolo che informa in via ufficiale sulla seconda generazione del digitale terrestre è l’art.89 della legge di Bilancio del 2018, in materia di uso del passaggio alla tecnologia 5G così come da normativa europea. Sarà poi compito del ministero per lo Sviluppo Economico organizzare le assegnazioni dei tutte le frequenze in maniera tale da far in modo che tutte le emittenti trasferiscano le proprie frequenze su di una banda differente. Tutto questo entro il 2022.

Cos’è il DVB-T2

Si tratta della nuova tipologia di trasmissione che permetterà di avere una qualità di ricezione video e audio del nostro televisore di gran lunga superiore. Il DVB-T2 andrà a sostituire la versione attuale che è il DVB-T.

nuova etichetta energetica

La nuova etichetta energetica, dal 1°marzo si cambia

Un prodotto che denoti maggiore efficienza energetica viene classificato in base all’etichetta energetica riportata ai fini di una maggiore e più chiara comprensione per il consumatore.

Le etichette energetiche, introdotte in Italia dal 1998, hanno oggi un’importanza rilevante per la garanzia di qualità al momento dell’acquisto di un determinato prodotto.

Negli anni il mercato è cambiato e di conseguenza sono cambiate anche le etichette, con l’introduzione di nuove classificazioni. Per tale motivo la UE, con il progetto BELT, ha reso la lettura delle etichette e delle indicazioni energetiche riportate, molto più semplice.

La novità è entrata in vigore già dal 1°marzo ed è possibile, attraverso una piattaforma online, avere tutte le informazioni relative alle nuove modalità, anche per calcolare il risparmio sull’acquisto di un nuovo apparecchio.

Dal 1 marzo 2021 la classificazione energetica dalla A alla G, come riportato dall’ENEA non conterrà più le classi A +, A ++ e A +++.

La presenza di quest’ultime creava confusione tra i consumatori che pensavano che tutte le categorie A fossero efficienti, quando non lo sono.

Il consumo energetico riportato sull’etichetta sarà specifico per ogni tipologia di elettrodomestico: per le lavatrici, lavastoviglie e lavasciuga il consumo per 100 cicli di lavaggio, quello annuo per i frigoriferi e quello per mille ore di utilizzo per gli schermi e le lampadine.

Impianti elettrici

La dichiarazione di conformità Di.Co. – Cos’é e a Cosa Serve

La dichiarazione di conformità Di.Co. è il documento emesso dall’impiantista per certificare di aver realizzato “a regola d’arte” l’impianto che gli è stato commissionato.
La definizione di dichiarazione di conformità è abbastanza semplice, ciò che non lo è molto spesso, è capire cosa si intende per regola d’arte.

Per spiegarlo facciamo ricorso alla normativa, in particolare alla Legge 186/68 che riporta il seguente testo:
“Le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d’arte”.

Dove nell’articolo 6 del DM 37/08 troviamo:
“Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.”
Quando l’installatore dichiara di avere eseguito l’impianto commissionato “a regola d’arte”, asserisce quindi che l’opera impiantistica è stata realizzata rispettando le norme CEI e garantendo il livello di sicurezza prescritto dalle stesse.
È importante per l’installatore rilasciare la Di.Co. solo dopo aver eseguito tutte le verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto.

Dichiarazione di conformità: il Modello ufficiale

Il modello per la compilazione della Di.Co. è riportato nel DM 19 maggio 2010 “Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività d’installazione degli impianti all’interno degli edifici”.

Dichiarazione di Conformità Di.Co.: Obbligo di Presentarla

Secondo il comma 3, art. 8 del D.M. 37/08 esiste l’obbligo, da parte del committente, di consegnare al distributore di servizi di gas, acqua ed energia elettrica, copia della dichiarazione di conformità Di.Co. entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura.
Quindi chi costruisce un nuovo immobile, ristruttura o restaura, una volta richiesti gli allacciamenti delle utenze e ottenuti, deve presentare la copia della Di.Co. o della Di.Ri. per continuare a disporre delle forniture.
La dichiarazione di conformità Di.Co. viene rilasciata dall’impresa abilitata che ha installato oppure modificato un impianto.
Dalla parte del committente, disporre della dichiarazione di conformità Di.Co. è importante, perché lo tutela in merito alla conformità dell’impianto di cui, da qui in avanti, disporrà nel suo immobile.

Verifiche periodiche impianti e DPR 462/01

Verifiche impianti elettrici

Con il Decreto del Presidente della Repubblica, DPR 462, del 2001 vengono regolamentate tutte quelle verifiche relative agli impianti di messa a terra, elettrici e di protezione. Questo Decreto obbliga tutti i responsabili di attività a verificare ogni cinque anni i propri impianti.

L’obbligo si riduce ad una periodicità biennale se si tratta di luoghi definiti a maggior rischio come ad esempio i cantieri e gli studi medici. Ogni attività che preveda al suo interno un datore di lavoro pone quest’ultimo come unico e diretto responsabile di qualunque mancata verifica, l’obbligo è inteso indipendentemente dalla tipologia di attività svolta.

Per la verifica effettiva dell’impianto il datore di lavoro può rivolgersi solo a quegli organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

Non potrà quindi eseguire alcuna verifica chi non sia rappresentante degli Organismi di Ispezione.

Il DPR 462/01 ha istituito la figura degli Organismi Privati di Ispezione, che affiancano quelli pubblici già attivi sul territorio e che operano per delega con uguale tecnica di verifica e di affidabilità.

Esiste però una differenza effettiva e chiara tra i due Organismi di ispezione, pubblico e privato.

Le due figure hanno competenze differenti.

impianti_di_emergenza

Glossario illuminazione di emergenza ( Norme UNI EN 1838 _ EN 60598-2-22)

Illuminazione di emergenza

Illuminazione destinata a funzionare quando l’alimentazione dell’illuminazione normale viene a mancare.

Illuminazione di sicurezza

Parte dell’illuminazione di emergenza destinata a provvedere alla sicurezza delle persone durante l’evacuazione di una zona o di coloro che tentano di completare un’operazione potenzialmente pericolosa prima di lasciare la zona stessa.

Illuminazione di riserva

Parte dell’illuminazione di emergenza che consente di continuare la normale attività senza sostanziali cambiamenti.

Illuminazione di aree ad alto rischio

Parte dell’illuminazione di emergenza destinata a garantire la sicurezza delle persone coinvolte in processi di lavorazione o situazioni potenzialmente pericolosi e a consentire procedure di arresto adeguate alla sicurezza dell’operatore e degli occupanti dei locali.

Via di esodo

Percorso destinato all’esodo, in caso di emergenza.

Illuminazione di sicurezza per l’esodo

Parte dell’illuminazione di sicurezza, destinata ad assicurare che i mezzi di fuga possano essere chiaramente identificati e utilizzati in sicurezza quando la zona è occupata.

Illuminazione antipanico

Parte dell’illuminazione di sicurezza, destinata ad evitare il panico e a fornire l’illuminazione necessaria affinché le persone possano raggiungere un luogo da cui possa essere identificata una via di esodo.

Intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo, di una porzione di Impianto Fotovoltaico ( generatore di 200KWp), presso azienda agricola PD.

L”intervento ha interessato solamente n. 3 inverter, su 10, si è provveduto alla rimozione dei QG. Zona dei singoli inverter, danneggiati da accidentali manovre di mezzi agricoli.

Per l’adeguamento si è fatto riferimento alla relazione / perizia e alla soluzione progettuale SPD redatta dal tecnico PM Studio Tecnico; dove si evidenziavano le anomalie riscontrate dopo un approfondito esame a vista.

Intervento realizzato con la collaborazione della Ditta IE Omega

Situazione prima dell’intervento di revamping

Inverter FV 01 _ 200KWp
Studio Tecnico Pigato Per. Ind. Massimo
Inverter FV 02 _ 200KWp
Studio Tecnico Pigato Per. Ind. Massimo
Inverter FV 01 _ 200KWp
Studio Tecnico Pigato Per. Ind. Massimo
Inverter FV 02 _ 200KWp
Studio Tecnico Pigato Per. Ind. Massimo
Inverter FV 02 _ 200KWp
Studio Tecnico Pigato Per. Ind. Massimo
Inverter FV 02 _ 200KWp
Studio Tecnico Pigato Per. Ind. Massimo
Progetto adeguamento _ Altimetrico SPD Model
Studio Tecnico Pigato Per. Ind. Massimo
Nodo EQS InverterFV
Studio Tecnico Pigato Per. Ind. Massimo
R01 ROBBY FV 46 KWp ZCS 0001 (2)
Studio Tecnico Pigato Per. Ind. Massimo

 

 

 

 

Prova di Evacuazione

prova di evacuazione

La prova di evacuazione è un’esercitazione pratica, che ha lo scopo di simulare una situazione di emergenza o pericolo, durante cui i lavoratori dovranno abbandonare l’edificio percorrendo prestabilite vie di esodo. Lo scopo principale è ben noto, ovvero istruire e allenare il personale a far fronte un’eventuale situazione di pericolo e di emergenza. Questo scopo racchiude però degli aspetti molto importanti, ovvero un personale consapevole e istruito può salvarsi e salvare nel caso in cui si verifichino situazioni di pericolo, aspetto che ahinoi, non è spesso considerato a dovere da chi dovrebbe occuparsi della sicurezza nel posto di lavoro.

Prova di Evacuazione: una buona pratica e un obbligo di legge

La prova di evacuazione non è solo una buona pratica, ma un obbligo richiamato D.M. del 10/03/98, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”. Uno degli estratti più importanti fa riferimento a questo: “il datore di lavoro deve adottare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio” riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato VIII del D.M. del 10/03/98”.

Dove deve essere fatta la prova di evacuazione?

La prova di evacuazione deve essere fatta nelle aziende in cui ricorre l‘obbligo della redazione del piano di emergenza almeno una/due volte l’anno. Indicativamente, la prova può essere ripetuta anche in casi quali il post correzione di eventuali criticità che sono state riscontrate nella precedente prova di evacuazione annuale obbligatoria o nei casi di lavori fatti che abbiamo modificato le cosiddette “vie di esodo”.

Come si svolge la prova di evacuazione?

Per comprendere questo aspetto si può fare riferimento all’Allegato VII del D.M. 10/03/98, al punto 7.4. C’è una distinzione fra luoghi di lavoro di piccole dimensioni e luoghi di lavoro di grandi dimensioni.

Piano di Emergenza ed Evacuazione: Perché è Indispensabile per la Sicurezza di Tutti

PIANO EMERGENZA EVACUAZIONE

Il piano di emergenza ed evacuazione viene talvolta visto come un’incombenza, da rispettare per sole ragioni normative. Si tratta invece di una misura indispensabile per la sicurezza di tutti, non solo dei lavoratori impiegati ma anche dei cittadini, delle strutture e dei beni comuni. Capita infatti, molto spesso di quanto ci si immagini, che manager e responsabili/titolari di determinate strutture prendano “sottogamba” il piano di emergenza ed evacuazione, senza soffermarsi sugli obblighi legislativi e indicati dalle normative UNI ISO. Il risultato può non solo tradursi in multe salate per le strutture in caso di accertamenti VV.F. (fino all’ordine di chiusura) ma in una vero e proprio pericolo per la sicurezza pubblica.

La normativa di riferimento per il piano di emergenza ed evacuazione è il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. che individua quelle che sono “le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato”.

Piano di Emergenza ed Evacuazione: Ruoli e Contenuto

Secondo il decreto di riferimento, il datore di lavoro e i dirigenti di un’azienda hanno l’obbligo di designare i lavoratori che sono incaricati di attuare le misure di prevenzione degli incendi, della lotta antincendio, dell’evacuazione quando si prefigura un grave pericolo e dell’immediato soccorso. In altre parole, è compito della dirigenza incaricare dei soggetti specifici che hanno il compito di gestire eventuali emergenze che possono avere luogo nel posto di lavoro. Tali misure devono essere riportate in un piano di emergenza che deve essere elaborato in conformità a quanto indicato nel decreto.

Non stiamo parlando solo di incendi, ma anche di incidenti di altra natura, quali ad esempio fughe di gas, eventi calamitosi come inondazioni o terremoti, fuoriuscite di sostanze pericolose e anche infortuni.

piano di emergenza ed evacuazione

Premesso che per emergenza s’intende un evento improvviso che può mettere in pericolo reale o potenziale persone e cose, il piano deve contenere:

  • la spiegazione del suo scopo.
  • cos’è e come è strutturato.
  • cosa sono le procedure operative.
  • la spiegazione dei primi comportamenti da mettere in atto in caso di emergenza.
  • la spiegazione di come realizzare un piano con schema – griglia – scheda – procedura.
  • illustrare alcuni esempi di piani di emergenza.

Installazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche: gli obblighi per i nuovi edifici.

e-mobility

Una norma poco conosciuta ma di grande interesse per il nostro futuro (ambientale e non solo) interessa l’installazione colonnine ricarica auto elettriche negli edifici di nuova costruzione.
Risale infatti alla fine del 2017 il termine entro cui i Comuni hanno dovuto inserire una norma nel proprio regolamento edilizio, prevedendo l’installazione delle prese di ricarica per le auto elettriche in edifici con determinate caratteristiche.
Un obbligo importante che, se non viene rispettato porta alla conseguenza di dire… by by agibilità.

e-mobility

Ma cosa dice la legge in merito?

L’articolo di riferimento è il 4 del Dlgs 257/2016 e interessa gli edifici non residenziali di nuova costruzione più grandi di 500 mq e quelli residenziali con più di 10 unità abitative.
La norma interessa anche la ristrutturazione, quando si è intervenuti con un’opera che abbia coinvolto con i lavori almeno il 50% della superficie lorda e l’impianto termico, sempre con le condizioni sopra descritte.
La legge stabilisce quindi che le colonnine devono consentire la ricarica di una vettura per ogni parcheggio, sia esso coperto o scoperto o per ogni box che è compreso nell’edificio.
Interessante è la questione residenziale, perché nei complessi di nuova costruzione con oltre 10 unità abitative, i parcheggi o box dotati di prese per la ricarica elettrica non devono essere inferiori al 20% del loro totale.

E chi non rispetta la norma?

Chi non si adegua vedrà decadere le concessioni edilizie che sono state rilasciate per quegli edifici non a regola, ma è importante considerare che l’obbligo di installazione colonnine ricarica auto elettriche non sussiste per i permessi di costruire presentati entro il 10 marzo 2021 con queste caratteristiche:

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