In virtù delle novità apportate dal Codice UE sulle comunicazioni elettroniche appena recepito dalla normativa italiana, a partire dal 1° gennaio 2022, obbligo dotare gli immobili dell’attestato “edificio predisposto alla banda ultra larga”.
Tra le svariate novità derivanti dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207, pubblicato lo scorso 24 dicembre 2021, per i nuovi edifici per i quali la domanda di autorizzazione edilizia è stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, diventa obbligatoria l’etichetta / attestato di “edificio predisposto alla banda ultra larga”.
Tale obbligo si estende anche in caso di ristrutturazioni che richiedono il permesso di costruire ai sensi del DPR 380/01, art. 10, comma c).
Il nuovo documento ha modificato quanto finora previsto dal Testo unico sull’edilizia (DPR 380/01, art. 24 e art. 135-bis), rendendo obbligatoria l’apposizione dell’etichetta “edificio predisposto alla banda ultra larga”, finora volontaria.
Obbligo dell’attestato “edificio predisposto alla banda ultra larga”.
Dovrà quindi essere predisposta dal tecnico la relativa documentazione da allegare alla segnalazione certificata ai fini dell’agibilità.
Entro il 24 marzo 2022, ovvero 90 giorni dall’entrata in vigore del documento, il Ministero dello sviluppo economico MISE dovrà aggiornare il decreto 37/08 per inserirvi i contenuti necessari a rendere operativa l’applicazione delle prescrizioni contenute nel DLgs 207/21 in materia di infrastruttura elettronica degli edifici.
Il D.lgs. 207/21 in vigore dal 24 dicembre 2021 ha introdotto l’obbligo dell’etichetta “edificio predisposto alla banda ultra larga” a partire dal primo gennaio 2022. Vale a dire edifici nuovi o edifici esistenti soggetti ad attività edilizia subordinata a permesso di costruire. L’etichetta, che fino a prima del decreto era volontaria, diventa necessaria per ottenere l’agibilità ed è quindi obbligatoria. L’etichetta non costituisce un adempimento burocratico fine a sé stesso, ma è da considerarsi come un’ulteriore Dichiarazione di Conformità relativa agli impianti di telecomunicazione, che ha come conseguenze la responsabilizzazione degli installatori e la cogenza di guide e norme CEI citate dai decreti: in particolar modo la Guida CEI 306-2 e la Norma CEI 64-100/1,2 e 3.
In pratica tutti gli edifici di nuova costruzione e anche tutti quelli oggetto di ristrutturazione per la quale sia richiesto il permesso di costruire ex art. 10 comma 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001 dovranno avere adeguati spazi installativi per l’alloggiamento dei cablaggi e delle apparecchiature necessarie per la distribuzione dei segnali, nonché la predisposizione di punti di accesso all’edificio accessibili alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione che permettano l’accesso alla banda larga.
Normativa
Si riporta di seguito il testo dell’articolo 4 “Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici” contenente le nuove prescrizioni:
Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 24, comma 1, dopo le parole “negli stessi installati,” sono inserite le seguenti: “e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale”;
- b) all’articolo 24, comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
“e-bis) attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.”;
- c) all’articolo 135-bis, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente “2-bis. Per i nuovi edifici nonchè in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l’adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall’etichetta necessaria di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all’articolo 4.
- d) l’articolo 135-bis, comma 3, è sostituito dal seguente:
Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di ‘edificio predisposto alla banda ultra larga, rilasciata da un tecnico abilitato come previsto dal comma 2-bis”.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico provvede ad adeguare il proprio decreto 22 gennaio 2008, n. 37 ai fini della definizione delle modalità attuative degli obblighi di infrastrutturazione digitale all’interno degli edifici, con impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultra larga di cui all’articolo 135- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2010, n. 380.
Adempimenti del tecnico abilitato
Il responsabile tecnico dell’impresa, è responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti per l’infrastrutturazione digitale all’interno degli edifici (art. 135 -bis DPR n. 380 del 6 giugno 2001).
Al termine dei lavori, il responsabile tecnico dell’impresa rilascia la Di.Co. dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva. La Di.Co. è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata SCIA per l’attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga” per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022.
Il Comune, entro novanta giorni dalla ricezione della segnalazione certificata, è tenuto a comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato Delle Infrastrutture (SINFI).
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Fonte NT24