Articolo parte 02

Cos’è il rischio elettrico?

Intendere esattamente cos’è il rischio elettrico potrebbe essere intuitivo, ma non semplice. Si definisce tale qualsiasi fonte di potenziale pericolo che può manifestarsi a causa dell’elettricità, facendo riferimento alla probabilità, per un individuo, di subire le conseguenze derivanti dal contatto accidentale, diretto o indiretto, con parti in tensione.

Rientra nel rischio elettrico anche la possibilità che impianti non manutenzionati, malfunzionanti o comunque in funzione, possano generare inneschi, esplosioni e incendi. Per capire chi è soggetto a rischio elettrico è necessario analizzare diversi scenari di lavoro, al fine di comprendere eventuali mansioni e conoscere i dispositivi di sicurezza a disposizione. Spesso, il rischio elettrico, viene accentuato da incuria, superficialità, mancanza di formazione.

Ci sono persone che sono più esposte in quanto operano a diretto contatto con apparecchiature in tensione (ad esempio un elettricista o un manutentore), mentre altre vivono una situazione diversa poiché operanti nei pressi d’impianti o macchinari, ma non a stretto contatto con essi.

Esiste una normativa di riferimento per il rischio elettrico?

Il titolo terzo del D.Lgs. 81/08 esplicita la valutazione del rischio elettrico, aggiungendo note al già presente nel D.Lgs. 626/94 che ne disciplinava la materia. Nello specifico, la normativa più recente esprime i criteri relativi alla valutazione del rischio identificando le misure di sicurezza necessarie e sviscerando possibili aspetti tecnici; inoltre, il testo si pronuncia in merito all’utilizzo di dispositivi, protezioni e sulle misure preventive da attuare all’interno delle aziende.

Articolo parte 01

La valutazione del rischio elettrico

Valutazione rischio elettrico

La valutazione del rischio elettrico è una procedura resa obbligatoria a tutte le imprese ed esercizi commerciali, disciplinata dal D.Lgs. 81/08.

Nello specifico, all’articolo 80 sono presenti chiare indicazioni che responsabilizzano il datore di lavoro al fine di provvedere all’implementazione delle misure più corrette e idonee a salvaguardare tutti i lavoratori dai rischi di natura elettrica.

Nessuno può sentirsi escluso poiché in ogni ambiente, oggi, è presente un impianto elettrico, dal negozio al dettaglio, all’azienda manifatturiera, da un’agenzia immobiliare, a un ufficio commerciale.

Spesso non si riesce a comprendere perché è importante la valutazione rischio elettrico:

  • analizzarlo significa affidarsi a personale esperto in grado di considerare diverse variabili che possono essere fonte di pericolo, prendendo in esame elementi caratterizzanti l’attività lavorativa specifica, il contesto operativo, il tipo di energia utilizzato e il personale. Con tali premesse è logico comprendere come la valutazione del rischio elettrico nelle imprese sia una fase imprescindibile per la messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro.

I 4 principali pericoli legati al rischio elettrico

Le procedure valutative richiamano parametri differenti, appositamente per stabilire i potenziali pericoli derivanti dal rischio elettrico.

Parco Agrisolare, Rivoluzione verde e transizione ecologica del PNRR

La misura “Parco Agrisolare“, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” del PNRR, Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”, Investimento 2.2, si pone come obiettivo di sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica solare fotovoltaica nel settore agricolo e agroindustriale, escludendo il consumo di suolo.

In particolare, la Misura prevede la selezione e il finanziamento d’interventi che consistono nell’acquisto e posa in opera di pannelli FV sui tetti di fabbricati strumentali all’attività delle imprese beneficiarie.

Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più interventi complementari di riqualificazione dei fabbricati ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture quali la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dai tetti, la realizzazione dell’isolamento termico dei tetti e la realizzazione di un sistema di aerazione. Congiuntamente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp, sarà possibile richiedere un contributo per l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica e/o di dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile.

Con riferimento alla misura “Parco Agrisolare“, sono identificati quattro specifici target da rispettare. In particolare, i primi tre target consistono nell’individuazione dei progetti beneficiari con un valore totale delle risorse finanziarie assegnate all’investimento pari rispettivamente al 30% nel 2022, al 50% nel 2023 e al 100% nel 2024. In ultimo, attraverso la Misura, si dovrà conseguire l’installazione di almeno 375 MW di nuovi impianti solari fotovoltaici.

DETRAZIONE 50%

Detrazione fiscale al 50%

Fino al 31 dicembre 2022  si può usufruire della detrazione e/o incentivo “Bonus ristrutturazioni edilizie”. La detrazione fiscale del 50% fino a una spesa massima di € 96.000,00 per ogni singola unità immobiliare. Tale detrazione riguarda una serie d’interventi, tra cui: la manutenzione ordinaria (ma solo sulle parti a uso comune degli edifici) e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, lavori finalizzati a ottenere risparmi energetici, l’installazione di fonti rinnovabili (tra cui impianti fotovoltaici e di accumulo), bonifica coperture in eternit.

Tra i lavori ammessi a godere della detrazione Irpef al 50% l’Agenzia delle Entrate (AdE) elenca nella sua guida AdE, anche gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione d’impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili d’energia.

Rientrano tra i lavori agevolabili, l’installazione di un impianto FV o di accumulo per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare.

Autoconsumatori

I principali requisiti per far parte di una comunità di energia rinnovabile?

I partecipanti ad una configurazione di comunità di energia rinnovabile devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  1. essere azionisti o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità di energia rinnovabile);
  2. nel caso esercitino poteri di controllo sulla comunità, essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
  3. nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l’attività commerciale e/o industriale principale;
  4. essere titolari di punti di connessione ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (medesima cabina secondaria);
    aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE e l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa

Documenti utili per i Gruppi di Autoconsumatori e Comunità di Energia Rinnovabile

 

Fonte GSE

Stop produzione acqua frizzante

acqua frizzante

Vi è già capitato di andare a fare la spesa e non trovare l’acqua frizzante negli scaffali? Probabilmente non avete dato troppo peso a questo fenomeno ma purtroppo, nei prossimi mesi dovremo abituarci. Infatti molte aziende sono costrette ad interrompere la produzione di bevande gassate.

A cosa è dovuto lo stop della produzione?

Come ormai è risaputo, è in corso una crisi nel mercato dell’energia elettrica, causata principalmente dal conflitto Russo-Ucraino.

Infatti, dall’inizio della guerra, la Russia ha ridotto notevolmente l’approvvigionamento di gas nei Paesi Europei, sebbene stia ancora rispettando i minimi contrattuali stabiliti a livello Europeo. Tale strategia adottata dalla Russia, fa si che l’offerta di gas naturale sia nettamente inferiore alla domanda e con l’aumento dei prezzi dei fornitori di energia elettrica e il costo della benzina per i mezzi di trasporto, molte imprese si trovano impossibilitate a mantenere costi così alti.

Che conseguenze ha il conflitto Russo-Ucraino sull’acqua gassata?

Per produrre l’ acqua frizzante, che rappresenta la bibita maggiormente acquistata nei supermercati dagli italiani, si utilizza la CO2, immettendola all’interno della classica acqua minerale. Secondo le statistiche, a livello europeo, l’Italia è il paese che consuma maggiormente acqua gassata, infatti, se consideriamo il mercato delle bevande analcoliche, l’80% è rappresentato dalle bevande gassate.

FOTOVOLTAICO INTEGRATO

Testo Integrato Connessioni Attive (TICA) – Chiarimenti definizioni potenza

Recentemente sono pervenute all’Autorità, da parte di alcuni operatori e di alcune associazioni di categoria, alcune richieste di chiarimento in relazione al Testo Integrato Connessioni Attive (TICA, Allegato A alla deliberazione ARGelt 99-08).

In particolare, le richieste di chiarimento sono relative a quale definizione di potenza debba essere considerata per poter accedere all’iter di connessione semplificato associato all’utilizzo del Modello Unico previsto per impianti fotovoltaici dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 maggio 2015 (attuate dalla deliberazione 400-2015Reel che ha modificato e integrato il TICA), come recentemente aggiornate ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 199/21 (attuate dalla deliberazione 128-2022Refr che ha modificato e integrato il TICA).

Modello Unico

Infatti, per utilizzare il Modello Unico, tra l’altro, è necessario che l’impianto fotovoltaico abbia:

  • una potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
  • una potenza nominale fino a 50 kW.

compenso-professionista-Lavori pubblici

Omissione dei livelli di progettazione e compenso dei professionisti: facciamo il punto

Il tema di oggi riguarda l’omissione dei livelli di progettazione e il compenso dei professionisti – progettisti – nei bandi di gara.
In particolare, si tratta di capire il rapporto che c’è tra omissione dei livelli di progettazione e compenso professionisti, sulla base di ciò che ha stabilito l’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione con il comunicato del suo presidente, pubblicato l’11 maggio 2022.
Il comunicato fornisce le indicazioni per calcolare l’importo a base di gara per l’affidamento di questi servizi nel caso di omissione dei livelli di progettazione,
dove
l’articolo di riferimento è il 23, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 
E fa chiarezza su un punto che lasciava spazio a numerose controversie.

Omissione livelli di progettazione e compenso professionisti: il punto di partenza

Il punto di partenza è la rilevazione, da parte dell’Autorità, di alcune criticità sulla determinazione dell’importo a base di gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria nei bandi di gara. Nel dettaglio, questo è legato al caso in cui la stazione appaltante abbia omesso uno dei livelli.

Prima di approfondire facciamo il punto: quali sono i livelli di progettazione?

La progettazione è un unico processo tecnico-logico e descrittivo che parte dall’individuazione delle esigenze e dei bisogni di chi appalta e si conclude con la redazione dei documenti analitici e grafici che servono per definire i lavori.
La legge, in altre parole, NON prescrive la redazione di tre distinti progetti, ma di un solo progetto che, per ovvie ragioni, ha diversi gradi di approfondimento.
Perché i livelli di progettazione sono 3 e possiamo intenderli come delle tappe di un unico processo.
Nel dettaglio, si tratta di:

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INCARICO PROFESSIONALE SENZA CONTRATTO: BASTA UNA EMAIL PERCHÉ SIA VALIDO?

L’articolo di oggi tratta un argomento su cui c’è ancora parecchia confusione, ovvero l’incarico professionale senza contratto.
Nel dettaglio, vediamo se basta una mail per poter richiedere il pagamento di una parcella, anche se non è stato presentato e firmato alcun contratto o preventivo.
Premessa: l’incarico professionale senza contratto è un tema che si lega a situazioni personali e che implica l’intervento di professionisti che lavorano in campo legale. Per questo l’articolo NON ha valenza assoluta e NON dà soluzioni legalmente valide, ma vuole essere un approfondimento utile a chi si è trovato in questa situazione o vuole saperne di più.
Detto questo, per capire meglio il contesto facciamo degli esempi di incarico professionale senza contratto, a cui può far seguito la richiesta di una parcella, perché c’è la prova che il servizio è stato fruito via mail.
Mettiamo ad esempio che Luigi chieda un consulto a un medico via mail.
Ne segue un lungo scambio di posta elettronica, dove lo specialista analizza la situazione e chiede più informazioni a Luigi. Luigi risponde, il medico elargisce i suoi consigli e Luigi ringrazia.
Ma dopo qualche giorno, lo studio del medico recapita a Luigi la parcella per il servizio di consulenza svolto.
Oppure c’è Caterina, che chiede al commercialista di verificare se esistono bandi o agevolazioni per la sua impresa. Il commercialista le risponde con la lista dei bandi disponibili e, qualche giorno dopo, le recapita la parcella per il servizio svolto.
La domanda è questa: è lecito che i professionisti richiedano il pagamento della parcella, anche se NON è stato presentato e tantomeno firmato un incarico professionale, ma tutto si è svolto via email?

INCARICO PROFESSIONALE SENZA CONTRATTO: VALE LA EMAIL? ECCO COSA DICONO I GIUDICI

Sulla questione è intervenuta la Cassazione con una sentenza.
Alla Corte è stato chiesto se vale una email, ovvero uno scambio che comprova l’avvenuta richiesta di informazioni e la conseguente erogazione di informazioni, per dimostrare il valore di un incarico professionale senza contratto.
La risposta replica molte altre date in passato, ovvero per dimostrare un rapporto contrattuale vale qualsiasi tipo di prova, compresa la email.
In pratica, la Cassazione ha stabilito che le comunicazioni che avvengono via email o fax possono avere valenza dimostrativa dell’incarico che viene conferito dal cliente al professionista.

Stop al canone RAI in bolletta

Stop al canone RAI in bolletta! Cosa cambia dal 2023?

Dal 2023 il canone RAI non sarà più presente all’interno della bolletta dellla luce, l’imposta rimane, ma il sistema con cui questo verrà pagato viene modificato.

Quali sono le opzioni al vaglio?

Le opzioni prese in considerazione sono diverse e si cerca anche di guardare ai sistemi degli stati esteri e la scelta per il prossimo anno per il Canone RAI potrebbe risiedere in una di queste 3:

  • Abolizione del canone RAI
  • Pagamento su modulo 730
  • Imposta aggiuntiva su automobile

È arrivata l’ufficialità che con il prossimo anno, il sistema di finanziamento della Televisione nazionale con il canone RAI cambierà e non sarà più sulla bolletta della luce come era stato stabilito nella Legge di Stabilità del 2016, introdotta dal governo Renzi.

L’Unione Europea aveva già fatto richiesta al governo italiano di valutare una modifica di questa imposta, in quanto si trattava di un onere improprio, addebitato sulla bolletta che non ha un legame stretto con la natura del pagamento. In poche parole l’Unione Europea non valutava consono l’addebitamento di un’imposta sulla televisione sulla bolletta di natura energetica.

Un altra istanza di modifica era arrivata dallo stesso parlamento italiano, in particolare dalla deputata Maria Laura Paxia, deputata appartenente al gruppo misto, che aveva fatto appello per ridurre i prezzi della bolletta della luce eliminando o spostando il canone RAI per fare risparmiare in bolletta per i contribuenti italiani. Questa istanza è stata approvata nel decreto Energia per limitare gli effetti del caro bollette.

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