Fondo Nazionale Reddito Energetico per il fotovoltaico; 200 milioni per famiglie in disagio economico

E’ stato pubblicato in questi giorni sulla Gazzetta ufficiale (la G.U. n. 261 del 08/11/2023) il testo del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che istituisce il Fondo nazionale per il Reddito Energetico, volto a fornire agevolazioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo presso unità immobiliari di tipo residenziale nella disponibilità di nuclei familiari in condizione di disagio economico. Esso entra in vigore il giorno seguente a quello della pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il Fondo consta di 200.000.000 di euro, da suddividere per le annualità 2024-2025, in 80.000.000 di euro a beneficio di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e in 20.000.000 di euro alle restanti regioni o province autonome.

Operatività del Fondo Nazionale Reddito Energetico

L’operatività del Fondo è garantita dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), soggetto incaricato dal già menzionato Ministero. Le risorse costituenti il Fondo si trovano presso conti correnti bancari intestati al GSE ed aperti specificamente per tale finalità.

Il GSE predispone la piattaforma informatica digitale per la gestione delle istanze di accesso alle agevolazioni, per l’erogazione di queste ultime e per il monitoraggio; esso inoltre fornisce supporto informativo ai richiedenti le agevolazioni. Le risorse del Fondo sono accresciute attraverso il versamento volontario da parte di amministrazioni centrali, regioni, province autonome, altri enti e organismi pubblici ed organizzazioni non profit, ovvero con risorse risultanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei.

Perizia 4.0

Perizia 4.0: quello che devi sapere

Hai già sentito parlare della perizia 4.0? Credito d’imposta, Industria 4.0, bonus fiscale, Transizione 4.0, iper ammortamento, super ammortamento, sono tutti termini che pullulano in televisione, alla radio, su internet. In realtà il rischio di fare confusione è molto elevato ed è bene fare chiarezza, soprattutto in vista delle nuove normative.

Cos’è la perizia 4.0

La perizia 4.0 è un attestato redatto da un tecnico qualificato e abilitato (o da un ingegnere) che certifica la conformità di un impianto o di un macchinario, acquistato in regime agevolato grazie all’ottenimento delle agevolazioni previste. Lo scopo dell’intervento è di “certificare” che quel bene è sicuramente idoneo per poter ricevere lo sgravio fiscale o il bonus.

La perizia 4.0 è obbligatoria per quanto riguarda beni il cui valore supera i 300 mila euro, ma è fortemente consigliabile anche per operazioni di minore entità. In effetti la materia è disciplinata in maniera piuttosto meticolosa e basta davvero poco perché un macchinario possa essere escluso dai vantaggi promessi e il proprietario debba assumersi la responsabilità con gravi conseguenze. Infatti, vige il principio che in caso di mancanza di perizia, l’onere spetta all’acquirente, il quale può incorrere, in caso di inesattezze, in un reato di frode fiscale e falsa dichiarazione.

Sebbene il perito debba essere idoneo al rilascio della perizia, è bene precisare che non esiste un albo specifico di periti 4.0, ma si fa riferimento generale all’albo professionale di categoria.

Tre tipologie di perizia 4.0

Nell’ambito dell’Industria 4.0 si rendono necessarie le conseguenti perizie che devono attestare la conformità di quanto acquistato, utili per poter beneficiare del credito d’imposta. Non tutte, però, sono uguali, sebbene debbano essere elaborate da un perito industriale.

Perizia per l’Industria 4.0

L’argomento Industria 4.0 e Transizione 4.0 ha creato, e sta ancora creando, alcuni equivoci che è bene chiarire. Spesso il cliente pone delle domande e si è pensato di raccogliere, per fornire una risposta più o meno univoca, in base alla legge vigente.

La perizia 4.0 è obbligatoria per accedere al credito d’imposta

La perizia 4.0 non è obbligatoria ma è fortemente consigliata per evitare di incappare in mancanze e inadeguatezze documentali che risulterebbero non solo penalizzanti, ma anche vincolanti per ricevere lo sgravio fiscale. Per ulteriore approfondimento, il rilascio della perizia è d’obbligo qualora si tratti di un investimento superiore a 300 mila euro, mentre è comunque consigliato anche per importi inferiori. Nonostante questo, è doveroso precisare che la perizia non è un documento fiscale, ma è una relazione di tipo tecnico.

Perché richiedere la perizia 4.0

La perizia serve per attestare che il bene acquistato disponga di tutte le caratteristiche richieste che possano concedere all’acquirente l’accesso certo al credito d’imposta. Spesso capita che alcuni venditori di impianti o di macchinari possano essere poco chiari verso l’acquirente e proporre un macchinario che solo in parte soddisfi i requisiti Industria 4.0. L’ausilio di un perito industriale è utile dalle prime fasi di preventivo fino a quelle dell’eventuale collaudo. Il perito, iscritto regolarmente all’albo di categoria, è la figura professionale preposta per eseguire la perizia 4.0.

E’ possibile inserire più beni all’interno di un’unica perizia

L’introduzione di più beni è ammessa a patto che per ciascuno vengano riportate perfettamente tutte le caratteristiche richieste per la concessione dello sgravio fiscale. Se, ad esempio, la perizia comprende 5 macchinari, tutti devono riportare le caratteristiche obbligatorie per poter beneficiare del credito d’imposta sull’intero importo calcolato.

La perizia serve anche quando c’è la marcatura CE

La marcatura CE non è affatto sostitutiva della perizia. Si tratta di due cose totalmente differenti. Infatti, esistono macchinari che pur essendo marchiati CE, non presentano tutti i requisiti per la richiesta del credito di imposta.

Il professionista ha l’obbligo di preventivo scritto

Tutti i professionisti iscritti a un albo o a un registro ufficiale, comprese le aziende e gli studi di consulenza, secondo la legge 1/2012 e la legge 124/2017  per il mercato e la concorrenza, hanno “l’obbligo” di manifestare in forma scritta o digitale il preventivo ai propri clienti per qualsiasi prestazione, servizio o vendita. La presenza di un preventivo scritto è fondamentale in ambito professionale, poiché dimostra una maggiore trasparenza tra fornitori e clienti a tutela di entrambe le parti.

Infatti, in caso di eventuale contenzioso futuro o di qualsiasi problema che si manifesterà durante i lavori o in seguito al loro termine, il preventivo scritto è in grado di tutelare sia il richiedente delle prestazioni, sia lo stesso professionista che le elargisce.

Qualora vi fosse la necessità, in mancanza di preventivo scritto e adeguato, il cliente ha facoltà di contestare il professionista (se ne avesse giustificato motivo) facendo ricorso ad un giudice, il quale sarà chiamato in processo a stabilire in modo equo i compensi che il cliente dovrà saldare al fornitore d’opera, abrogando così il listino previsto dallo stesso lavoratore o azienda.

Insomma, la mancanza di un preventivo in forma scritta, chiaro ed esplicativo, rischia di compromettere non solo il guadagno del professionista, ma può essere motivo di eventuale causa processuale e fonte di continui disguidi con il cliente, creando situazioni incresciose non sempre risolvibili amichevolmente. Dunque, come deve essere strutturato un preventivo completo? Che cosa prevede la Legge per quanto riguarda l’obbligo di preventivo scritto dai professionisti? Perché serve un preventivo scritto?

LA DELIBERA ARERA 361/2023 DEL 3 AGOSTO 2023 MODIFICA IL TICA

A seguito della consultazione del giugno scorso, ARERA ha pubblicato la deliberazione 361/2023 del 3 agosto 2023, apportando dei cambiamenti al Testo Integrato Connessioni Attive (TICA).

Destinatari delle principali novità sono SOLO i piccoli impianti, fino a 20 kW di potenza, che soddisfano le seguenti condizioni:

  • non sono sottoposti al regime delle accise (art.53 e seguenti del TU accise – n.504 del 26/10/1995);
  • accedono al mercato elettrico come unica UP;
  • on godono di incentivi GSE per i quali è necessaria la misura dell’energia elettrica prodotta;
  • non condividono il punto di connessione con altre UP.

Le principali novità:

  • non è necessaria l’installazione del misuratore dell’energia elettrica prodotta.
  • la verifica in loco e il verbale di attivazione possono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) in cui il produttore dichiara la conformità dell’impianto alle norme CEI, alla normativa vigente, nonché la corrispondenza con quanto già dichiarato nella richiesta di connessione.

L’autorità poi modifica, a partire dal 6 agosto 2023, il calcolo delle penalità per il ritardo nel pagare gli indennizzi automatici per ritardata connessione, agganciandoli alla maggiorazione degli interessi legali maturati e non più ad una cifra fissa per ogni giorno di ritardo.

DELIBERAZIONE 361/2023/R/EEL

Fonte ARERA

 

Ti è piaciuto questo articolo? Condividilo con i tuoi amici e con chi pensi possa trovarlo utile. Scrivici alla pagina dedicata che trovi cliccando su questo Link.

Caro Ferragosto

Caro Ferragosto: i rincari estivi che scoraggiano gli italiani

Ferragosto, tradizionalmente un momento di festa e relax, si è tinto quest’anno di amarezza per molti italiani. L’aumento dei prezzi durante la stagione estiva pesa sulle tasche dei cittadini, mettendo a dura prova la voglia di vacanza.

Un Ferragosto più caro della norma?

L’estate italiana quest’anno ha risentito di un’impennata nei prezzi, che ha avuto ripercussioni significative sulle tradizioni di Ferragosto. La dipendenza del Paese dal trasporto su strada, influenzato dai crescenti prezzi del carburante, ha fatto sì che oltre l’80% delle merci vedesse un incremento di costo.

Tale scenario ha portato Luigi Sbarraleader della Cisl, a chiedere misure decise per fronteggiare l’aumento del costo della vita. Una proposta emergente è quella di introdurre un “contributo solidale” per le imprese che hanno avuto profitti elevati, ispirandosi a tassazioni bancarie precedenti.

NO AL CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter del 26 luglio 2023, informa di aver sanzionato una azienda per aver installato un sistema di allarme la cui attivazione e disattivazione si basava sull’uso delle impronte digitali, un impianto di videosorveglianza e un applicativo per la geolocalizzazione di alcuni lavoratori.

CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI

Il rispetto della procedura di garanzia prevista dallo Statuto dei lavoratori e dal Codice privacy costituisce un requisito essenziale per la correttezza dei trattamenti dei dati personali dei lavoratori in azienda.
Non sono bastate le motivazioni presentate da un’azienda per evitare una sanzione di 20mila euro dal Garante per la protezione dei dati personali per aver installato un sistema di allarme la cui attivazione e disattivazione si basava sull’uso delle impronte digitali, un impianto di videosorveglianza e un applicativo per la geolocalizzazione di alcuni lavoratori.
Le violazioni sono emerse dall’ispezione avviata dall’Autorità in collaborazione con il Nucleo speciale tutela privacy della Guardia di Finanza, a seguito di una segnalazione. 

INL: Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 5056 del 13 luglio 2023, con la quale, in ragione delle condizioni climatiche in atto, richiama l’attenzione dei propri Uffici territoriali sui profili di tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell’attività d’informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori finalizzata a fornire utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio.

In particolare, l’Ispettorato evidenzia come l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico atteso che la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità.

Maggiormente interessate da tali fenomeni sono le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto, nei settori più esposti al rischio: edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare, per citare i maggiori.

 

ARERA semplifica la procedura d’installazione di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 800 W e di impianti “Plug & Play”

ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) si adegua a tale esigenza con la delibera 315/2020/R/eel che interviene a semplificare le procedure di installazione previste dal Testo Integrato Connessioni Attive (TICA) riguardanti impianti fotovoltaici con produzione inferiore a 800 W, da installare presso punti di connessione in cui è già attivo un contratto di fornitura di energia elettrica in prelievo con potenza disponibile non inferiore alla potenza dell’impianto di produzione da connettere.
Il provvedimento comprende anche quegli impianti di produzione cosiddetti “Plug & Play” (letteralmente “collega e usa”) con potenza attiva nominale inferiore o uguale a 350 W (realizzati secondo la Norma CEI-21) completi e pronti alla connessione diretta tramite spina a una presa dedicata e visivamente identificabile rispetto alle altre prese all’interno dell’impianto elettrico dell’unità di consumo.

Il preventivo scritto è d’obbligo per legge

A tutti fa sapere quanto si andrà a spendere quando si ha intenzione di commissionare un lavoro, sia esso un impianto, una ristrutturazione, un rifacimento oppure una nuova opera. Spesso ci si imbatte in preventivi poco chiari, prezzi sommari e troppo indicativi, a volte anche “a voce”.

Secondo la legge, invece, vi è obbligo di preventivo scritto per tutti quei professionisti registrati e iscritti a un ordine oppure autorizzati ufficialmente da enti e organi superiori a svolgere determinati lavori: elettricisti, commercialisti, periti, ingegneri, architetti, ecc.).

La legislazione riguardante l’obbligo di preventivo: le due leggi principali

Esistono principalmente due normative fondamentali che regolamentano la materia inerente l’obbligo di preventivo scritto da parte dei professionisti e aziende:

  • Nei suoi articoli la Legge 1/2012 esprime due punti essenziali, ossia la totale abrogazione dei prezzi professionali e la transazione della quota al momento dell’assegnazione della mansione. Con questa clausola, il professionista e il cliente possono stabilire liberamente le quote, ma in modo equo in base al servizio da svolgere e al rilievo del lavoro da eseguire. Ciò vuol dire che non sempre sono ammessi prezzi standardizzati, ma è bene che il professionista indichi e quantifichi esattamente in cosa consiste l’intervento, sia dal punto di vista pratico che economico.

La Legge 124/2017, invece, va a modificare l’articolo 9 della normativa del 2012:

My Agile Privacy

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. 

Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati. 

Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare. 

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: