impianti elettrici nelle strutture sanitarie

Gli impianti elettrici nelle strutture sanitarie: caratteristiche e definizioni

Quando parliamo di impianti elettrici nelle strutture sanitarie e/o ambulatori sono compresi secondo norma:

“Qualsiasi locale destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti, inclusi i trattamenti estetici ( Ospedali, Cliniche, Case di cura, Case di riposo, Centri di diagnostica medica, Centri estetici, Ambulatori medici, Studi odontoiatrici, Locali adibiti ad uso medico ubicati all’interno di altre strutture (es. infermerie), Ambulatori per fisioterapia, ecc.”.

La normativa di riferimento è la CEI 64-8/7 sez. 710 e nello specifico, prevede per gli impianti elettrici nelle strutture sanitarie l’obbligo della redazione del progetto esecutivo (CEI 0-2) da parte di un professionista abilitato, che deve possedere specifica competenza in materia ed essere iscritto ad un Albo professionale.

Tale obbligo deriva dall’articolo 5 comma 2 lettera d) del decreto datato 22 Gennaio 2008 n. 37, dove viene fatto riferimento agli impianti presenti nelle unità immobiliari che sono provviste, anche parzialmente, di:

“…ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc”;

Impianti elettrici nelle strutture sanitarie: la classificazione dei locali medici

locale medico gruppo 1_sala degenza

Per determinare la classificazione di uno specifico locale ad uso medico è necessario che il personale medico indichi quali trattamenti medici debbano essere effettuati all’interno del locale, secondo la norma CEI 64-8/7 nella V2 sezione 710.

Impianti elettrici ante 1990

Gli impianti elettrici del mio immobile sono ante 1990: Cosa devo fare?

La questione “impianti ante 1990” è decisamente particolare, perché sono implicate numerose leggi, cambiamenti di rotta che si sono susseguiti nel corso degli anni, modalità operative e specifiche di ruoli che non sono spesso state ben chiarite.

Per questo è importante conoscere quale è la situazione degli impianti ante 1990, prima di tutto ai fini della sicurezza per chi li fruisce e per essere sicuri del rispetto della normativa adempiendo alle richieste legislative in merito.

Non solo, perché la questione degli impianti ante 1990 implica delle questioni piuttosto comuni, quali: la necessità di adeguarsi se desideri installare delle nuove utenze e la corretta valutazione economica dell’immobile ai fini di un’eventuale vendita o locazione dello stesso.

Una prima domanda ti sorgerà spontanea, ovvero perché parliamo proprio di impianti ante 1990 e non di ante 1986 o 1995?

Il 1990 segna uno spartiacque perché gli impianti esistenti, che si trattasse di impianti realizzati prima o dopo il 13 marzo 1990 (data di entrata in vigore della legge 46/1990); dovrebbero essere tutti a norma, anche se diverse erano le prescrizioni da osservare, infatti per gli impianti realizzati prima del 13 marzo 1990 non c’era l’obbligo di un totale rifacimento dell’impianto, ma più semplicemente l’obbligo di adottare alcuni accorgimenti di sicurezza.

Predisposizione degli edifici alla banda ultralarga in fibra ottica

fibra-ottica

 

Come accade per l’energia, per l’acqua e per il gas, ormai anche la connessione internet, meglio se con banda ultralarga è diventata uno dei beni primari delle famiglie italiane.

Un tema di grande interesse è quindi la predisposizione degli edifici alla banda ultralarga in fibra ottica (F.O.) con la tecnologia FTTH, Fiber-To-The-Home, letteralmente “fibra fino a casa”, che rappresenta il massimo attualmente disponibile in termini di tecnologia e prestazioni.

Tutto può iniziare con le regole che devono essere rispettate per la corretta predisposizione e installazione dei sistemi negli edifici di nuova costruzione così come nelle ristrutturazioni importanti.

Chiarimenti e linee guida sono state fornite in occasione dello Smart Building Expo del 2017 dove è stata presentata una guida a cura di Confindustria Digitale, Anitec Assinform, CNPI e Assimprendil Ance, dove è stata per la prima volta resa nota al pubblico l’etichetta “Edificio predisposto alla banda larga” presentata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Questa etichetta ha lo scopo di permettere alle imprese e ai cittadini di conoscere quale è la cablatura degli immobili in base alle leggi di riferimento che sono il Testo Unico sull’Edilizia e il Decreto Sblocca Italia.

Nel dettaglio, la guida spiega quali sono i provvedimenti di legge in materia di predisposizione degli edifici alla banda ultralarga così come in tutte le regioni d’Italia e lo scopo di questa guida è diventare il punto di riferimento per il settore dell’edilizia, nonché uno strumento di consultazione e di verifica dedicato agli addetti ai lavori e non solo.

L’articolo d’interesse è il 135 bis del Testo Unico sull’Edilizia, fondamentale perché dichiara che la cosiddetta “applicazione dell’infrastruttura multiservizio FTTH ” per gli edifici di nuova costruzione e soggetti a ristrutturazione “pesante” è obbligatoria per tutte le domande presentate dopo la data del 1 luglio 2015.

Tutto inizia con una delibera, nel dettaglio la DELIBERA AEEG (Autorità per l’energia elettrica, e il gas e il sistema idrico) 180/2013/R/EEL “ENERGIA REATTIVA E COS FI” entrata in vigore in data 1 Gennaio 2016.

La questione ruota attorno all’energia reattiva e attenzione, perché può tradursi in un aumento del costo della tua bolletta elettrica.

Innanzitutto: Cos’è L’Energia Reattiva

Il COS FI ed energia reattiva sono sinonimi e la nuova norma prevede che il parametro di riferimento per la tua azienda venga innalzato da 0.9 a 0.95.

In termini pratici, il tuo consumo di energia reattiva non deve superare il 33% dell’energia attiva, ovvero quella che si trasforma in lavoro e che viene utilizzata nella pratica (mentre fino al 31 Dicembre del 2015 il limite era al 50%).

Cosa succede quindi?

L’innalzamento della soglia può comportare un aumento dei costi energetici per la tua azienda. Si tratta di vere e proprie penali, che possono essere valutate in pochi euro ma che, in alcuni casi, possono raggiungere le centinaia di euro (e anche le migliaia) perché tutto si basa sugli effettivi consumi aziendali.

Costi e benefici della Domotica: un’analisi

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Prima di addentrarci nell’analisi, dei costi e benefici della domotica vediamo alcuni numeri che interessano il settore, globalmente e nel nostro paese:

  • 107 miliardi di dollari è il valore che la domotica acquisterà in tutto il mondo entro il 2023;

  • Smart speaker come Amazon Echo, Google Home e Alexa stanno acquisendo sempre più conoscenza e valore in tutto il mondo e, secondo la società Canalys, sono fra gli accessori elettronici più richiesti del momento ( es. aprire la porta con un comando vocale, spegnere la luce o accendere la stufa con un’app…);

  • 56.3 milioni è la previsione di vendita, di questi apparati, solo nel 2018;

  • 35% è la percentuale di crescita dell’internet delle cose, quindi della domotica, in Italia nel 2017 secondo i dati pubblicati dall’Osservatorio del Politecnico di Milano.

Questi dati servono per inquadrare un settore in crescente ascesa, che oggi è “masticato” non più, solo dagli addetti ai lavori e da chi ama la tecnologia, ma anche da chi desidera migliorare il confort domestico e contare su una casa tecnologica, soprattutto in fase di costruzione, risanamento, ristrutturazione o restauro.

garanzia 1 anno

Garanzia di conformità degli Impianti nel trasferimento degli immobili

La garanzia di conformità degli impianti nel trasferimento degli immobili è un tema di grande attualità e si lega al decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008. La questione interessa soprattutto i documenti, ovvero gli obblighi documentali che devono essere rispettati quando avviene un trasferimento d’immobili. In particolare la questione si concentra su questa domanda: “Se l’immobile è privo di tale documentazione può essere dichiarato non commerciabile?”

Garanzia di conformità degli impianti nel trasferimento degli immobili: Cosa dice la Norma

Per fare chiarezza cerchiamo di capire cosa dichiara la normativa, ovvero quale è il contenuto del DM 37/2008. Innanzitutto questo decreto si applica agli impianti elettrici posti a servizio degli edifici, indipendentemente da quale è la loro destinazione d’uso, agli impianti che si trovano all’interno degli edifici e anche alle relative pertinenze.

Nel dettaglio si tratta di:

  1. Impianti elettrici, quindi di produzione, di trasformazione, di trasporto e di conseguente distribuzione dell’energia elettrica. Rientrano nel caso gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e tutti gli impianti d’automazione dei cancelli, delle porte e delle barriere;
  2. Impianti di riscaldamento e di climatizzazione;
  3. Impianti radiotelevisivi, impianti elettronici e antenne;
  4. Impianti per la distribuzione e l’impiego del gas;
  5. Impianti idrici e sanitari
  6. Impianti di sollevamento di persone quindi ascensori, montacarichi, scale mobili e affini;
  7. Impianti di protezione antincendio.

ARERA

Lo sapevi che … cosa è ARERA _ L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo.

Alcune tra le principali competenze dell’Autorità “ARERA”

  • Stabilisce le tariffe per l’utilizzo delle infrastrutture, garantisce la parità d’accesso, promuove, attraverso la regolazione incentivante gli investimenti con particolare riferimento all’adeguatezza, all’efficienza e la sicurezza.
  • Promuove l’uso razionale dell’energia, con particolare riferimento alla diffusione dell’efficienza energetica e all’adozione di misure per uno sviluppo sostenibile.

Progettazione impianti elettrici ed elettronici _ il ruolo del progettista

progettazione impianti elettrici ed elettronici

Molto spesso, la committenza che si avvale del servizio di progettazione impianti elettrici ed elettronici, considera la figura del progettista, come colui che definisce ciò che è già stato deciso a priori, solitamente adottando la regola del risparmio economico.

Il progettista è una figura chiave nella realizzazione dell’impiantistica elettrica e il suo scopo è di adottare le migliori soluzioni tecnico operative, allo scopo di progettare un impianto che sappia ridurre i costi e al contempo essere affidabile, sicuro e rispettoso delle norme di legge.

Le fasi che segue il progettista

progettazione impianti elettrici ed elettronici

Il progettista deve lavorare con il suo ingegno e rispettare delle fasi ben precise, che permettono la buona riuscita della progettazione tecnica:

1- Iniziale proposta al committente: in questa fase il committente comunica al progettista i dati di massima dell’impianto ed egli presenta il preventivo che, qualora accettato, è seguito da una lettera di incarico con le specifiche sul servizio proposto;

2- Puntuale raccolta dei dati preliminari: in questa fase (molto delicata) vengono coinvolti più soggetti e lo scopo finale è di raccogliere ogni dato significativo al fine di contenere i costi dell’opera e attuare un uso razionale dell’energia elettrica.

In questa fase il committente fornisce le seguenti informazioni:

  • la tipologia di concessione edilizia;
  • destinazione d’uso dell’edificio;
  • la necessità e il livello di prestazioni dell’impianti;
  • dati per la classificazione e per la successiva valutazione dei rischi;
  • eventuali vincoli che esistono sull’eliminazione di barriere architettoniche;
  • la necessità di continuità di servizio;
  • tempistiche da rispettare;

in questa fase il progettista deve fornire tutte le informazioni tecniche relative all’impianto quali:

  • le informazioni in base alla destinazione d’uso dell’edificio
  • informazioni sulla realizzazione dei locali tecnici che servono per l’alloggiamento delle apparecchiature e del passaggio delle condutture;
  •  informazioni sulla struttura armata (impianto a terra e impianto di protezione contro i fulmini).

COSA E’ LA BUILDING AUTOMATION E QUALI SONO I VANTAGGI PRATICI

Building Automation

Una domanda che il cliente spesso ci pone è la seguente: “ Ho letto un articolo e non ci ho capito molto, puoi spiegarmi cos’è la Building Automation e quali sono i vantaggi pratici?

La Building Automation è la scienza che si occupa di automatizzare le funzioni di un edificio. normalmente si tratta di edifici diversi dal residenziale e di dimensioni importanti, come le aziende, gli uffici direzionali, gli edifici pubblici e commerciali, alberghi, ospedali e gli stabili dedicati alla ricezione turistica.

Scopo della Building Automation è offrire ai proprietari o ai gestori la gestione automatica e autonoma di tutti gli impianti che si trovano nell’edificio, nonché di assicurare un controllo continuo e rigoroso nel tempo, con la la possibilità di integrare le funzioni di impiantistica qualora fosse necessario.

Cos’è la Building Automation: parliamo di edificio intelligente

Un termine che viene spesso impiegato per rispondere alla domanda: “Cos’è la Building Automation è l’edificio intelligente. Questo perché “intelligente” è l’aggettivo che descrive un impianto autonomo, automatizzato e quindi ottimizzato per garantire elevate prestazioni.

Building Automation

Lo scopo è pratico, ma anche legato al risparmio, energetico e monetario. L’automatizzazione degli impianti, permette infatti di aumentare notevolmente i livelli di comfort, di vivibilità e di sicurezza.

E questo è solo il primo scopo prefissato che la Building Automation si prefigge di raggiungere, perché al preciso funzionamento degli impianti fa seguito il risparmio, in termini di risorse energetiche quindi di costi in bolletta e di tempo speso per trovare forniture favorevoli dal punto di vista logistico ed economico.

Obbligo Manutenzione Cancelli Automatici

Obbligo manutenzione cancelli automatici

Obbligo manutenzione cancelli automatici

Non tutti sanno che in Italia sussiste il cosiddetto “obbligo manutenzione cancelli automatici”, ovvero è obbligatorio eseguire un monitoraggio dello stato conservativo dei sistemi e della manutenzione ordinaria, che deve essere eseguita da tecnici qualificati. Vi è quindi l’obbligo di marcatura CE sui cancelli automatici, indipendentemente dall’anno in cui sono stati installati.

Ma facciamo un piccolo passo indietro e cerchiamo di capire il perché dell’obbligo manutenzione cancelli automatici è più di un adempimento da rispettare, ma una buona pratica, che permette di contare su un sistema sicuro e funzionale, ai gesti di ogni giorno.

Obbligo manutenzione cancelli automatici: lo stato conservativo

Oggigiòrno i cancelli con sistema di apertura e di chiusura elettronica sono dispositivi diffusi e talvolta indispensabili nei contesti abitativi. Molte persone ignorano che i cancelli possono diventare pericolosi se non vengono controllati periodicamente nel funzionamento e nello stato di conservazione. Questo accade per diverse ragioni, in primis perché si tratta di sistemi che sono dislocati all’esterno e che possono quindi essere attaccati da agenti atmosferici, ma anche dall’incuria delle persone.

L’obbligo manutenzione cancelli automatici prevede che vengano messe a norma le sezioni che eventualmente non lo sono e che venga rilasciata una certificazione di conformità che avvia il processo di manutenzione annuale, che deve essere annotato sull’apposito libretto d’uso e manutenzione.

Manutenzione dei cancelli automatici: quali sono le norme di riferimento

Le norme interessano tutti i cancelli e portoni motorizzati. Si tratta di una grande categoria che raggruppa i cancelli scorrevoli, quelli ad ante apribili, i portoni basculanti, i sezionali, gli avvolgibili e le porte automatiche. Le norme di riferimento sono la 98/37/CE e s.m.i.

La Direttiva 2006/42/CE quindi la cosiddetta “Direttiva Macchine”. Questa norma è stata recepita in Italia con il DPR n. 459 del 1996. A queste norme fa seguito la direttiva europea numero 2006/42/CE del 17 maggio 2006 che è relativa alle macchine e che è andata a modificare la direttiva 95/16/CE.

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