Gli impianti elettrici nelle strutture sanitarie: caratteristiche e definizioni
Quando parliamo di impianti elettrici nelle strutture sanitarie e/o ambulatori sono compresi secondo norma:
“Qualsiasi locale destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti, inclusi i trattamenti estetici ( Ospedali, Cliniche, Case di cura, Case di riposo, Centri di diagnostica medica, Centri estetici, Ambulatori medici, Studi odontoiatrici, Locali adibiti ad uso medico ubicati all’interno di altre strutture (es. infermerie), Ambulatori per fisioterapia, ecc.”.
La normativa di riferimento è la CEI 64-8/7 sez. 710 e nello specifico, prevede per gli impianti elettrici nelle strutture sanitarie l’obbligo della redazione del progetto esecutivo (CEI 0-2) da parte di un professionista abilitato, che deve possedere specifica competenza in materia ed essere iscritto ad un Albo professionale.
Tale obbligo deriva dall’articolo 5 comma 2 lettera d) del decreto datato 22 Gennaio 2008 n. 37, dove viene fatto riferimento agli impianti presenti nelle unità immobiliari che sono provviste, anche parzialmente, di:
“…ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc”;
Impianti elettrici nelle strutture sanitarie: la classificazione dei locali medici
Per determinare la classificazione di uno specifico locale ad uso medico è necessario che il personale medico indichi quali trattamenti medici debbano essere effettuati all’interno del locale, secondo la norma CEI 64-8/7 nella V2 sezione 710.